ORDINANZA N.176
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.3 secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo della edilizia abitativa), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Olivier Regina contro il 2° Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, sul ricorso proposto da Galletti Luciano contro il 2° Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 3 maggio 1989 (pervenute il 12 dicembre 1989) la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo della edilizia abitativa), <nei limiti in cui detta norma non prevede, anzichè la decadenza totale del beneficio fiscale nel caso di reimpiego parziale, l'applicazione di una quota di imposta proporzionale alla quota reimpiegata dal corrispettivo conseguito dalla vendita>, in riferimento all'art.3 della Costituzione;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione.
Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talchè possono essere riuniti i relativi giudizi;
che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in quanto già ritenuta tale con ord. n. 245 del 1989 e con ord. n. 341 del 1987, nelle quali si è osservato che le situazioni poste a confronto, di chi destini <interamente> il corrispettivo dell'alienazione di immobile (avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro immobile adibito a propria abitazione, con il conseguente beneficio, per ciò stesso, dell'esenzione dall'IN.V.IM., e chi invece reimpieghi solo <parzialmente> tale corrispettivo nel suddetto acquisto, sono palesemente differenti in relazione alla ratio della norma, che è sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa;
che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del reimpiego <parziale>, il quale invero sarebbe comprensivo anche dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente <minimo>, come tale del tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a propria abitazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n.168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), sollevata in riferimento all'art.3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 04/04/90.