Ordinanza n. 245 del 1989

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ORDINANZA N.245

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Di Girolamo Maria contro il secondo Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Di Girolamo Ma ria ed avente ad oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili in relazione alla vendita di una abitazione effettuata nel 1983, la Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 14 aprile 1988 (reg. ord. n. 803 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 168 del 1982;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione, che prevede l'esenzione dall'I.N.V.I.M. delle alienazioni a titolo oneroso di abitazioni non di lusso, effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 1983, a condizione che l'alienante reimpieghi entro un anno interamente l'intero corrispettivo nell'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal beneficio fiscale il caso di mancato reimpiego, anche parziale, del corrispettivo conseguito;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata in quanto già ritenuta tale con ord. n. 341 del 1987, nella quale si é osservato che le situazioni poste a confronto, di chi destini <interamente> il corrispettivo dell'alienazione di immobile (avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro immobile adibito a propria abitazione, con il conseguente beneficio, per ciò stesso, dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., e chi invece reimpieghi solo <parzialmente> tale corrispettivo nel suddetto acquisto, sono palesemente differenti in relazione alla ratio della norma, che é sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa;

che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del reimpiego <parziale>, il quale invero sarebbe comprensivo, anche dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente <minimo>, come tale del tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a propria abitazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe, già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 341 del 1987.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATOR- Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

 

Depositata in cancelleria il 28/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE