Ordinanza n.341 del 1987

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ORDINANZA N. 341

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n.168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa) promossi con ordinanze emesse il 2 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Forlì, il 16 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso e il 24 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, iscritte rispettivamente al n. 1102 del registro ordinanze 1984, al n. 635 del registro ordinanze 1986 e al n.15 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985, n.53/prima serie speciale dell'anno 1986 e n.11/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con tre ordinanze emesse il 2 giugno 1984, il 16 e il 24 giugno 1986 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Forlì, di Treviso e di Grosseto é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 22 aprile 1982 n.168 nella parte in cui non prevede "l'esenzione parziale dell'imposta di cui all'art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 sugli incrementi di valore conseguenti all'alienazione di fabbricati destinati ad abitazione quando l'alienante reimpiega solo parzialmente il corrispettivo conseguito nell'acquisto di altro immobile destinato a propria abitazione", per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato deducendo l'infondatezza della questione;

Considerato che, avendo le ordinanze di rimessione sollevato identico incidente, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le situazioni poste a confronto dai giudici a quibus tra chi destini "interamente" il corrispettivo dell'alienazione di immobile (avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro immobile adibito a propria abitazione con il conseguente beneficio, per ciò stesso, dell'esenzione dall'INVIM e chi invece reimpieghi solo "parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto acquisto sono palesemente disomogenee in relazione alla ratio della norma, che é sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa;

che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di concreto significato ove l'esenzione fosse estesa anche all'ipotesi del reimpiego "parziale" di detto corrispettivo, "parzialità" d'altronde comprensiva, nella sua lata accezione, anche dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale, del tutto incompatibile con la finalità e la funzione stessa della disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il pieno riutilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a propria abitazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 22 aprile 1982 n. 168 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI