Ordinanza n. 175 del 1990

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ORDINANZA N.175

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Visto l'atto di costituzione di Pepe Luigi nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

 

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dell'art.2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154-nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale dei medici convenzionati con le Unità sanitarie locali -;

 

che l'indicato Tribunale, riportandosi alla identica questione già da esso sollevata con due ordinanze 12 dicembre 1988 (R.O. nn. 244 e 245/89), dubita della legittimità costituzionale della norma, che, non prevedendo la ineleggibilità dei medici convenzionati, introdurrebbe un ingiustificato trattamento preferenziale per questi ultimi nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate, per i quali invece la ineleggibilità è prevista.

 

Considerato che con sentenza n. 510, relativa alle citate ordinanze di rimessione nn. 244 e 245 del 1989, la questione è già stata dichiarata non fondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.2 n. 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario regionale), sollevata, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con ordinanza 2 ottobre 1989, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1989.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Ettore GALLO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 04/04/90.