ORDINANZA N.175
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Pepe Luigi nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dell'art.2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154-nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale dei medici convenzionati con le Unità sanitarie locali -;
che l'indicato Tribunale, riportandosi alla identica questione già da esso sollevata con due ordinanze 12 dicembre 1988 (R.O. nn. 244 e 245/89), dubita della legittimità costituzionale della norma, che, non prevedendo la ineleggibilità dei medici convenzionati, introdurrebbe un ingiustificato trattamento preferenziale per questi ultimi nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate, per i quali invece la ineleggibilità è prevista.
Considerato che con sentenza n. 510, relativa alle citate ordinanze di rimessione nn. 244 e 245 del 1989, la questione è già stata dichiarata non fondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.2 n. 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario regionale), sollevata, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con ordinanza 2 ottobre 1989, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 04/04/90.