SENTENZA N.510
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce nei procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Marra Antonio, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Maggio Pietro ed altro, iscritta al n. 24S del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione di Guido Paolo, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
uditi l'avv. Roberto Ciociola per Guido Paolo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Lamenta il Tribunale di Lecce che l'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) limiti l'ineleggibilità ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle strutture convenzionate, con esclusione, quindi, del professionista convenzionato: per questi, infatti, l'art. 8 n. 2 della stessa legge ha previsto soltanto una semplice incompatibilità, limitata alla carica di Sindaco o di Assessore dei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.
Secondo il giudice a quo si tratterebbe di un ingiustificato trattamento preferenziale che viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto proprio i medici convenzionati, a causa del rapporto personale e continuativo che hanno con gli assistiti, avrebbero addirittura maggiore possibilità dei dirigenti delle strutture di inquinare la competizione elettorale: pericolo che - come anche questa Corte ha ammonito - e alla base della ratio ispiratrice dell'ineleggibilità.
2. - Le due ordinanze sollevano la stessa questione con identica motivazione e con riferimento ad uguale parametro: i giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3.-La causa d'inammissibilità della questione che l'Avvocatura indica nell'insufficiente motivazione delle ordinanze sulla rilevanza trova qualche fondamento nella carente informativa circa le qualità dei convenuti.
Tuttavia, essa può essere superata dalla considerazione che non avrebbe avuto senso l'instaurazione di due cause civili, e la conseguente proposizione addirittura d'ufficio della questione tramite le due distinte ordinanze, se i convenuti non fossero medici convenzionati della U. S. L. e non si vertesse in materia elettorale, come testimonia l'intervento del pubblico ministero nelle cause davanti al Tribunale.
4. - Le questioni proposte non sono fondate.
Questa Corte ha più volte ricordato che la regola generale dettata dalla Costituzione in materia di elettorato passivo e rappresentata dalla più ampia apertura a tutti i cittadini, senza discriminazioni, cosi come sancito nell'art. 51. Le limitazioni poste dalla legge ordinaria, avendo carattere di aperta eccezione ad un principio costituzionale, non sono consentite se non trovano precisa giustificazione in criteri di rigorosa razionalità.
Con la sentenza n. 1020 del 1988, la Corte ha messo in evidenza la ragionevolezza della disposizione, di cui al n. 8 dell'art. 2 della legge impugnata, che limita l'ineleggibilità a coloro che rivestono uffici direttivi nelle U.S.L., in quanto, avvalendosi del prestigio e delle occasioni inerenti alla loro posizione, hanno la possibilità di condizionare istituzionalmente il voto di settori significativi dell'elettorato. Ed é evidente che alla base della disposizione contenuta nel successivo n. 9 dello stesso art. 2 e la medesima ratio, in quanto il dirigente delle strutture convenzionate viene a trovarsi in uguale posizione di prestigio rispetto agli assistiti.
Nè può essere lecito estendere la causa d'ineleggibilità ai liberi professionisti medici, convenzionati con le U.S.L., perchè la convenzione non dà luogo ad una posizione istituzionale, ma ad un semplice rapporto di prestazione di opera ad onorari prestabiliti in un accordo collettivo.
Il rapporto, perciò, del medico convenzionato con il singolo assistito non e diverso da quello di ogni altro professionista con il proprio cliente: solo in casi eccezionali diventa rapporto abituale, mentre ordinariamente, nei confronti della generalità, ha carattere meramente occasionale. Ma se si dovessero assumere tali situazioni di mero fatto come cause d'ineleggibilità, il principio di cui all'art. 51 della Costituzione ne resterebbe frustrato.
Per tali ragioni, la Corte aveva rilevato nella citata sentenza n. 1020 del 1988 la sostanziale identità di ratio fra le situazioni di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 2 della legge: tale da riverberarsi poi, e sempre per ambo le situazioni, nelle incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge, che dimostrano la pari considerazione ad esse attribuita dal legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con le due ordinanze datate 12 dicembre 1988, rispettivamente inscritte ai numeri 244 e 245 del Registro ordinanze 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/11/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 30/11/89.