Sentenza n. 1020 del 1988

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SENTENZA N.1020

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

visti gli atti di costituzione di Ruschini Romeo ed altri e di Pepe Luigi, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

uditi gli avvocati Mario Fiore e Giovanni Pellegrino per Ruschini Romeo ed altri e l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Non può essere accolta la tesi del Tribunale di Lecce, secondo cui duplice sarebbe la ratio che sta alla base della causa d'ineleggibilità prevista dal n. 8 dell'art. 2 della l. 23 aprile 1981 n. 154: e, cioè, sia il pericolo che un soggetto investito di particolari funzioni se ne avvalga per influenzare le scelte dell'elettorato, sia la necessita di prevenire un potenziale conflitto di interessi fra il dipendente con funzioni dirigenti della U.S.L. e l'Ente comunale, di cui la U.S.L. rappresenta una struttura operativa.

Già da tempo, infatti, tanto l'unanime dottrina quanto questa stessa Corte (cfr. sentenza n. 42 del 1961) hanno posto ben in luce che, essendo profondamente diversa la natura delle dette cause, esse non possono essere accomunate e confuse in un'unica disciplina d'ineleggibilità senza offendere il principio sancito nell'art. 3 Cost. Il legislatore, perciò, esattamente distinguendo le cause che determinano una mera incompatibilità da quelle che comportano l'ineleggibilità, si é attenuto ai criteri di razionalità che questa Corte aveva suggerito.

Non é quindi più sostenibile il riaccorpamento di ciò che il legislatore ha distinto proprio per osservanza ai principi della Costituzione.

2. - Ciò chiarito, é da escludere che la causa d'ineleggibilità prevista dal n. 8 dell'art. 2 della legge debba essere estesa anche ai semplici dipendenti o professionisti convenzionati con le U.S.L.

Non va dimenticato, infatti, che, in forza dell'art. 51, primo co. Cost., l'elettorato passivo e aperto a tutti i cittadini, senza discriminazioni. E’ questa la regola dettata dalla Costituzione, sicché ogni limitazione che la legge pone in ordine ai requisiti di eleggibilità - così come pure é previsto dall'art. 51 citato - ha carattere di aperta eccezione, e va calibrata con estrema cautela e sempre in stretta aderenza ai principi costituzionali.

Ora, non può esservi dubbio che coloro che rivestono uffici direttivi nelle U.S.L. detengono una posizione ben diversa dai semplici dipendenti o convenzionati, e che, pertanto, correttamente il legislatore ha ritenuto di ravvisare soltanto nei confronti dei primi la possibilità di condizionare istituzionalmente il voto di settori significativi dell'elettorato. Si tratta di un requisito di tipo negativo che, proprio per essere stato previsto esclusivamente nei confronti di coloro che si trovano ai vertici della struttura, rispetta il principio di razionalità tanto sotto il profilo dell'art. 3 quanto sotto quello previsto nell'art. 97 Cost.

Né alcun contributo a una diversa soluzione può venire dal riferimento all'ipotesi di cui al n. 7 dello stesso art. 2 in esame, espresso dalla difesa nella discussione orale.

In quest'ultimo caso, infatti, si tratta dei diretti dipendenti degli enti, che aspirano a diventarne amministratori: posizione questa che il legislatore ha correttamente valutato ben diversa da quella di coloro che dipendono soltanto da una struttura operativa dell'ente, ma non dall'ente.

3. - I ricorrenti nelle loro scritture-così come negli atti introduttivi innanzi al giudice a quo-hanno fatto riferimento alternativamente anche ad una possibile <incompatibilità>, che peraltro il giudice non ha direttamente enunciato nella questione proposta, se non - come s'é detto - attraverso l'accorpamento delle cause che starebbero alla base della ratio di ineleggibilità.

Sta di fatto che una causa d'incompatibilità (non, dunque, d'ineleggibilità) e effettivamente prevista dalla legge in esame nel n. 2 dell'art. 8 anche per il sindaco e gli assessori del comune che - come nella specie - concorrono a costituire l'unita sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati.

Vero é che la, legge limita l'incompatibilità ai comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti: requisito negativo che non é ravvisabile nella specie. D'altra parte, il n. 2 dell'art. 8 della legge non é stato espressamente impugnato dall'ordinanza di rimessione, né é possibile desumerne l'impugnazione dal già respinto accomunamento di cause accennato nella motivazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 8 della l. 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata dal Tribunale di Lecce con ordinanza 16 novembre 1987 in riferimento agli art.li 3 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 26/10/88.

 

Francesco SAJA - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 09/11/88.