Ordinanza n. 170 del 1990

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ORDINANZA N.170

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 agosto 1988 dal Pretore di Genova nel provvedimento civile vertente tra Poggi Carlo e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.D.E.L.;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Genova, in un giudizio promosso nei con fronti dell'I.N.A.D.E.L. dal figlio maggiorenne superstite di un dipendente comunale deceduto in attività di servizio il 28 marzo 1982, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità premio di servizio, con ordinanza in data 23 agosto 1988, pervenuta alla Corte il 6 ottobre 1989 (R.O. n. 497 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, ai fini dell'erogazione in forma indiretta dell'indennità premio di servizio per la prole maggiorenne, richiede i requisiti della permanente inabilità a lavoro proficuo, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto alla data del suo decesso;

che, secondo il giudice remittente risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto si verificherebbe una duplice disparità di trattamento: sia rispetto ai collaterali, cui spetta la suddetta indennità, senza condizioni, a seguito della sentenza n. 821 del 1988 della Corte costituzionale; sia rispetto ai superstiti dei dipendenti statali, ai quali l'E.N.P.A.S. eroga, senza limitazioni, l'indennità di buonuscita, analoga, nella struttura e nelle finalità, a quella in discussione;

che l'I.N.A.D.E.L., costituitosi in questo giudizio, ha dedotto che la disciplina dell'indennità premio di servizio debba ritenersi equiparata a quella dell'indennità di buonuscita solo per effetto delle <radicali modifiche> introdotte con le leggi n.440 del 1987 e n. 153 del 1988; ma che, in base all 'art . 22 della citata legge n. 440 del 1987 , tale equiparazione decorre <dal 3 maggio 1982> e quindi non può spiegare effetti nella specie in quanto il decesso dell'iscritto è anteriore a tale data.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la stessa questione ora riproposta (sentenza n. 221 del 1984; ordinanze nn. 294 del 1983 e 20 del 1987) per mancanza di omogeneità tra la indennità in esame e quella di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. agli statali;

che, secondo quanto già rilevato con sentenza n. 821 del 1988, detta omogeneità è stata realizzata con l'art. 22 del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, i cui effetti, secondo l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, decorrono dal 3 maggio 1982; che quest'ultima disposizione non è stata impugnata;

che in tale situazione permane la già rilevata disomogeneità tra i due trattamenti di fine rapporto posti a raffronto dal giudice remittente;

che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in riferimento alla sentenza n. 821 del 1988 ed all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 04/04/90.