ORDINANZA N.150
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e 572 del cod. civ. in relazione all'art. 586 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Tarasio Luigi ed altro, iscritta al n.540 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di petizione di eredità concernente una successione apertasi ab intestato nel 1964, promosso dall'Amministrazione delle finanze dello Stato contro due fratelli naturali della de cuius, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 marzo 1976, pervenuta alla Corte l'8 novembre 1989, ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e 572 del codice civile, testo del 1942, in relazione all'art. 586, < in quanto escludono dalla reciproca successione i figli naturali della stessa persona, disponendo che l'eredità sia devoluta allo Stato>.
Considerato che, nei termini in cui è censurata dal giudice a quo, l'esclusione dei fratelli naturali dalla successione è determinata esclusivamente dagli artt. 565 e 586, onde la questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572, che regolano rispettivamente la successione tra fratelli legittimi e la successione degli altri parenti collaterali entro il sesto grado, appare inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo carattere di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio principale;
che pure in relazione all 'art . 565 la questione è inammissibile, tale norma essendo già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza 15 giugno 1979, n. 55, < nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati>.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9 delle norme integrative per i giudizi d avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile (testo del 1942), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla sentenza n. 55 del 1979, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572 del codice civile (testo del 1942), sollevata dal detto Tribunale con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/03/90.