ORDINANZA N.144
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per l'attuazione del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Industrie Buitoni Perugina ed altra, e la Cassa conguaglio zuccheri, iscritta al n.529 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto: che con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge 10 agosto 1974, n. 352, tutti coloro che detenevano zucchero in quantità superiori a cinquecento chilogrammi vennero obbligati a versare corrispondenti importi alla Cassa conguaglio zucchero;
che per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n.554: a) la quantità di zucchero soggetta a contributo deve essere determinata invece con esclusione delle scorte esercizio; b) si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974 - 30 giugno 1975; c) per ottenere la restituzione gli aventi diritto devono chiederla con domanda <opportunamente documentata>;
che il Tribunale di Roma, adito per la restituzione degli importi versati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, nella parte in cui subordinano la restituzione alla produzione di scritture contabili relative al consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975;
che ad avviso del giudice a quo le norme sono censurabili in quanto impongono un onere diverso e non coincidente con quello previsto dal regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che faceva riferimento soltanto al 1974;
che comunque - sempre ad avviso del giudice rimettente - il riferimento ad un periodo non in contestazione a distanza di otto anni dal menzionato regolamento C.E.E. e di undici in riferimento al periodo, rispetto al quale era da eseguire la prestazione, è sprovvisto di razionale giustificazione e rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di difesa, poichè nell'ordinamento italiano non è rinvenibile alcuna norma che imponga la conservazione delle scritture contabili per periodi così prolungati; d'altra parte non era prevedibile, alla luce del regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, che per la restituzione potesse chiedersi la produzione delle scritture contabili relative al 1975; che pertanto sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Considerato: che il Tribunale di Roma dubita anzitutto della compatibilità della legge nazionale con la normativa comunitaria;
che questa Corte ha già statuito, anche con specifico riferimento a casi di disciplina di oneri di documentazione, che la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro ordinamento senza che la sua operatività sia condizionata dalla legge nazionale ed appartiene al giudice adito individuare il rapporto tra le disposizioni dei due ordinamenti ed eventualmente disapplicare la legge nazionale (sent. n. 113 del 1985; ord. n. 29 del 1986);
che l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione risulta, nella stessa prospettazione dall'ordinanza di rimessione, subordinato all'esito della valutazione di compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria; che la questione va quindi dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974, 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per l'attuazione del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75) sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/03/90.