ORDINANZA N. 29
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale "), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze emesse il 29 giugno e 9 novembre 1984 dalla Corte d'Appello di Trieste (n. 3 ord.), il 21 maggio 1984 dal Tribunale di Roma e il 1 febbraio 1985 dalla Corte di Appello di Torino, iscritte al n. 1221 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 100, 117, 128 e 229 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68 bis, 155 bis, 161 bis e 179 bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - la Corte d'Appello di Trieste con ordinanze del 29 giugno e 9 novembre 1984 (r.o. nn. 1221/84, 100 e 128/85), la Corte d'Appello di Torino con ordinanza del l febbraio 1985 (r.o. n. 229/85) e il Tribunale di Roma con ordinanza del 21 maggio 1984 (r.o. n. 117/85), hanno sollevato, nel corso di altrettanti procedimenti concernenti la restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato a titolo di diritti di visita sanitaria per importazioni di carni da paesi della CEE, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (" Misure urgenti in materia fiscale "), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost;
2. - la norma censurata prevede il diritto degli importatori al rimborso di tributi indebitamente corrisposti, ma lo subordina alla prova documentale che essi importatori non si siano rivalsi nei confronti dei loro acquirenti;
3. - ad avviso dei giudici rimettenti tale disciplina viola il principio di uguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento tra chi ha pagato il tributo in questione e chi invece é soggetto al pagamento di altri tributi, riguardo ai quali il diritto al rimborso non é condizionato alla suddetta prova documentale, l'art. 11 Cost., perché introduce una disciplina che sostanzialmente compromette l'esercizio del diritto, riconosciuto dall'ordinamento comunitario, di ripetizione di tributi non dovuti in base al medesimo ordinamento (é richiamata la pronuncia della Corte di Giustizia del 27 marzo 1980); gli artt. 23 e 24 Cost., in quanto l'art. 19 censurato richiede una prova in precedenza non necessaria per l'esercizio dell'azione di rimborso, Così rendendo quest'ultimo quasi impossibile;
4. - é intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale chiede che la Corte, sulla base della sentenza n. 113 del 1985, dichiari l'inammissibilità delle questioni sollevate.
Considerato che:
1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
2. - le medesime questioni sono state già esaminate, sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale, e con sentenza n. 113 del 1985 dichiarate inammissibili sulla base della sentenza 9 novembre 1983, della Corte di Giustizia della CEE, da ritenere immediatamente applicabile dal giudice di merito. Tale conclusione, ha affermato la Corte, discende dalla sistemazione che la sentenza n. 170 del 1984 ha dato ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale: la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità; e questo principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia;
3. - non vi sono motivi per discostarsi da tale decisione, in quanto i giudici rimettenti prospettano le questioni con argomentazioni analoghe a quelle contenute nelle ordinanze introduttive dei giudizi decisi con la citata sentenza n. 113 del 1985.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost., dalle Corti d'Appello di Trieste e Torino e dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.