Ordinanza n. 141 del 1990

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ORDINANZA N.141

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1989 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Berretti Aldo e l'Esattoria II.DD. di Rimini ed altra, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Berretti Aldo e l'Esattoria II.DD. di Rimini, il Pretore di Rimini con ordinanza del 10 luglio 1989 (r.o. n. 494/89) ha sollevato, su istanza di parte, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost., una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 52, secondo comma, lettera a) d.P.R.29 settembre 1973, n. 602, laddove esclude l'opposizione del terzo all'esecuzione esattoriale <quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore>;

che il giudice a quo contesta la pregressa giurisprudenza di questa Corte, orientata per l'infondatezza di questioni analoghe sulla base del presupposto del carattere sostanziale della disciplina impugnata;

che, ad avviso del Pretore, tale disciplina avrebbe invece natura solo processuale e pertanto, privando di tutela giurisdizionale una situazione di diritto sostanziale, confliggerebbe con le menzionate norme costituzionali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, contestando la tesi del Pretore, conclude per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata (ordinanza n. 181 del 1983) una questione analoga concernente la medesima disposizione ora impugnata e non fondate (sentenze nn. 13 del 1971 e 4 del 1973) questioni aventi ad oggetto una disposizione di contenuto identico posta da un diverso testo legislativo (art. 207, lettera a) d.P.R. 29 gennaio 1958, n.645), ciò anche in riferimento ai parametri invocati nel presente giudizio;

che gli argomenti addotti dal giudice a quo per indurla a mutare la propria giurisprudenza, anche in quanto traggono fondamento da opinabili interpretazioni di disposizioni diverse, non persuadono questa Corte ad abbandonare l'opinione circa la natura sostanziale della norma censurata, del resto costantemente affermata e ribadita anche di recente (v. ordinanza n. 484 del 1989) pure in relazione alla analoga fattispecie attualmente prevista dalla lettera b) del medesimo secondo comma dell'art. 52 d.P.R. n.602 del 1973;

che di conseguenza non sussiste la violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., essendo la tutela giurisdizionale, nella specie, corrispondente all'ambito e ai limiti della relativa posizione riconosciuta al terzo dal diritto sostanziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/03/90.