ORDINANZA N.138
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Giudice Conciliatore di Genova nel procedimento civile vertente tra la Comitas S.p.A. e Pagni Claudio, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Conciliatore di Genova, con ordinanza del 22 febbraio 1989, pervenuta alla Corte il 28 novembre 1989 (R.O. n.626 del 1989), nel procedimento civile vertente tra Comitas S.p.A. e Pagni Claudio, dovendo pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai quali la citazione risultava notificata a mezzo posta con le modalità previste per le ipotesi di assenza del destinatario, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 della Costituzione, degli artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n.890, nella parte in cui non prevedono - per l'eventualità di notifica a mezzo posta effettuata a persona temporaneamente assente - il deposito di una copia dell'atto presso un pubblico ufficio dove il destinatario possa ritirarlo in qualsiasi momento, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione.
Considerato che della identica questione, per altro sollevata anche dallo stesso Conciliatore, è stata già dichiarata la manifesta inammissibilità (ordd. nn. 429 del 1988; 591 del 1989);
che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per una modifica della decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo l953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in riferimento agli artt.2, 16, 24, primo e secondo comma, 32 della Costituzione, sollevata dal Conciliatore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 16/03/90.