ORDINANZA N.429
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promossi con ordinanze emesse il 3 settembre 1984 e il 18 luglio 1986 dal Giudice conciliatore di Genova, iscritte rispettivamente al n. 1207 del registro ordinanze 1984 e al n. 733 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 bis dell'anno 1985 e n 59/1a serie speciale dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Conciliatore di Genova, con ordinanze rispettivamente emesse il 3 settembre 1984 (R.O. n. 1207/1984) nel procedimento civile tra La Previdente e Comeglio Emilia, ed il 18 luglio 1986 (R.O. n. 733/1986) nel procedimento civile tra la Rapid Service S.a.s. e la ditta Simpathi Pelle, dovendosi pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai quali la citazione risultava notificata a mezzo posta con le modalità previste per l'ipotesi di assenza del destinatario, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., degli artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevedono-per l'eventualità di notifica a mezzo posta effettuata a persona temporaneamente assente-il deposito di una copia dell'atto presso un pubblico ufficio, dove il destinatario possa, in qualsiasi momento, ritirarlo, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza della questione;
che i due giudizi, per l'identità della questione, vanno riuniti.
Considerato che il giudice a quo sollecita, in sostanza, l'apprestamento di una nuova disciplina della notifica a mezzo posta, con riferimento all'ipotesi della temporanea assenza del destinatario, suggerendo alcuni correttivi finalizzati ad assicurare una miglior garanzia di effettiva conoscenza da parte del destinatario;
che, tuttavia, quelli indicati sono, con tutta evidenza, solo alcuni dei possibili correttivi in senso garantista della disciplina denunciata, la cui concreta adozione resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore;
che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., sollevata dal Conciliatore di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.