Ordinanza n.429 del 1988

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ORDINANZA N.429

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promossi con ordinanze emesse il 3 settembre 1984 e il 18 luglio 1986 dal Giudice conciliatore di Genova, iscritte rispettivamente al n. 1207 del registro ordinanze 1984 e al n. 733 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 bis dell'anno 1985 e n 59/1a serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Conciliatore di Genova, con ordinanze rispettivamente emesse il 3 settembre 1984 (R.O. n. 1207/1984) nel procedimento civile tra La Previdente e Comeglio Emilia, ed il 18 luglio 1986 (R.O. n. 733/1986) nel procedimento civile tra la Rapid Service S.a.s. e la ditta Simpathi Pelle, dovendosi pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai quali la citazione risultava notificata a mezzo posta con le modalità previste per l'ipotesi di assenza del destinatario, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., degli artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevedono-per l'eventualità di notifica a mezzo posta effettuata a persona temporaneamente assente-il deposito di una copia dell'atto presso un pubblico ufficio, dove il destinatario possa, in qualsiasi momento, ritirarlo, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza della questione;

che i due giudizi, per l'identità della questione, vanno riuniti.

Considerato che il giudice a quo sollecita, in sostanza, l'apprestamento di una nuova disciplina della notifica a mezzo posta, con riferimento all'ipotesi della temporanea assenza del destinatario, suggerendo alcuni correttivi finalizzati ad assicurare una miglior garanzia di effettiva conoscenza da parte del destinatario;

che, tuttavia, quelli indicati sono, con tutta evidenza, solo alcuni dei possibili correttivi in senso garantista della disciplina denunciata, la cui concreta adozione resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore;

che, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., sollevata dal Conciliatore di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.