Sentenza n. 125 del 1990

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SENTENZA N.125

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), nella parte concernente la istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei, promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 30 settembre 1989, depositato in cancelleria il 6 ottobre successivo ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 1989.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), tanto nella parte in cui stanzia i fondi per le spese di primo funzionamento per i parchi istituiti con le procedure previste dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ricomprendendovi il Parco marino del Golfo di Orosei, quanto nella parte in cui precisa che, nei casi in cui nell'area dei parco vi siano zone di mare, la proposta d'istituzione sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349. Secondo la ricorrente, tali disposizioni contrasterebbero sia con gli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale e 58 delle norme di attuazione poste con il d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, che attribuiscono alla Regione Sardegna la competenza esclusiva in materia di agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, caccia e pesca, turismo, sia con il principio di cooperazione, come applicato a tal riguardo dalla sentenza n. 337 del 1989 di questa Corte, la quale ha affermato che non spetta allo Stato istituire il Parco marino del Golfo di Orosei senza la previa intesa con la Regione Sardegna.

A sostegno del proprio ricorso la Regione osserva che le disposizioni impugnate non riaffermano che l'istituzione del predetto parco debba essere preceduto dall'intesa con la regione stessa. Nè, sempre ad avviso della ricorrente, può esser interpretato nel senso della necessità dell'intesa il terzo comma dell'articolo impugnato, laddove viene richiamata la legge n. 979 del 1982, come modificata dalla legge n. 349 del 1986, sia perchè si riferisce ai soli casi in cui nel parco siano comprese zone di mare, sia perchè la legge del 1982 si riferisce solo al regime e alla gestione delle riserve marine già istituite, sia, infine, perchè la stessa legge esige una semplice consultazione, e non già un'intesa.

2.- Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato le disposizioni impugnate non detterebbero regole in ordine alle attività necessarie per la definitiva istituzione dei parchi, ma si limiterebbero a richiamare le norme di base contenute nella legislazione vigente. L'unica novità da esse introdotte riguarderebbe la previsione dell'adozione di statuti-tipo, sulla base di un'intesa con le regioni interessate, in ordine alla gestione provvisoria dei parchi specificamente indicati. Pertanto, conclude l'Avvocatura, non é possibile ravvisare alcuna lesione delle attribuzioni regionali, dal momento che, anche alla luce della sentenza n. 337 del 1989, sono incontestabili le competenze statali in ordine all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei e alle fasi promotrici e di prima realizzazione del parco, caratterizzate da un'esigenza di intrinseca urgenza.

3.- In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha presentato una memoria con la quale, oltre a ribadire le proprie richieste, replica all'Avvocatura che, in base alla sentenza n. 337 del 1989 di questa Corte, deve escludersi la legittima applicazione delle disposizioni richiamate dalla legge impugnata in relazione all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei.

Considerato in diritto

1.-La Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe, conte sta la legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programma triennale per la tutela dell'ambiente), sia in relazione al primo comma-laddove, nello stanziare i fondi per le spese di primo funzionamento di taluni parchi, include il Parco marino del Golfo di Orosei fra quelli per i quali si attuano le procedure di istituzione di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 -,sia in relazione al terzo comma, laddove dispone che, nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, si applica a queste ultime la legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge n. 349 del 1986. Secondo la ricorrente, dal momento che le disposizioni richiamate dagli articoli impugnati non prescrivono la previa intesa con la Regione Sardegna, esse contrasterebbero tanto con gli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, che attribuiscono alla Regione la competenza esclusiva in materia di agricoltura e foreste, di edilizia e urbanistica, di caccia e pesca, di turismo, quanto con il principio di cooperazione fra Stato e regioni.

2. - Nei termini di seguito indicati la questione non è fondata.

Non può essere accolta l'interpretazione che la Regione Sardegna dà alle disposizioni impugnate, in base alla quale queste ultime avrebbero modificato le procedure di istituzione dei parchi nazionali da esse menzionati, comprese quelle per l'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei. Come ha precisamente sottolineato l' Avvocatura generale dello Stato, l'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, relativamente alle parti oggetto di questo giudizio, non ha prodotto alcuna innovazione delle procedure di istituzione dei parchi nazionali previste dalla legislazione vigente. Esso, infatti, si limita, nel primo comma, a disporre lo stanziamento dei fondi necessari al primo funzionamento dei parchi ivi indicati e, nel terzo comma, a richiamare, in funzione meramente ricognitiva, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificate dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, nei confronti dei parchi nazionali comprendenti zone di mare, facendo salva, in ordine a questi ultimi, l'intesa con il Ministro della marina mercantile sulla proposta di istituzione degli stessi.

Resta, pertanto, fermo quanto disposto nell'art. 18, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, che - in attuazione della legge n. 349 del 1986 e in attesa del <programma triennale per la tutela dell'ambiente>, disciplinato per l'appunto con la legge n. 305 del 1989-ha previsto <la istituzione, con le procedure di cui all 'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei Parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la Regione Sardegna, del Parco marino del Golfo di Orosei>.

Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 337 del 1989, ciò significa che non spetta allo Stato istituire il Parco marino del golfo di Orosei, senza l'intesa con la Regione Sardegna.

Sulla base dell'interpretazione ora precisata, non è possibile ravvisare nelle disposizioni impugnate alcuna lesione delle competenze attribuite alla Regione Sardegna dagli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programma triennale per la tutela dell'ambiente), sollevata dalla Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna), come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 16/03/90.