Sentenza n. 123 del 1990

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SENTENZA N.123

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Per la correzione di errore materiale occorso nella presente sentenza, vedi ord. n. 219 del 1992).

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione all'art. 24, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni del l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Anna Giulia Fedeli ved. Modolo contro il Direttore provinciale del Tesoro di Bolzano, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Anna Giulia Fedeli nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'avv. Umberto Coronas per Anna Giulia Fedeli e l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza emessa il 24 ottobre 1988 (R.0. n. 537 del 1989) la Corte dei conti, nel ricorso proposto da Anna Giulia Fedeli ved. Modolo contro il Direttore provinciale del 'Tesoro di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 36 della Costituzione e del medesimo art. 81, terzo comma, in rapporto all'art. 24, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Alla Sig.ra Anna Giuba Fedeli era stata negata la pensione di riversibilità quale vedova dell'ex direttore della C.C.I.A. di Bolzano Alberto Modolo, per mancanza del requisito di durata biennale del matrimonio prescritto dall'art. 81 citato.

Il Modolo, nato il 17 marzo 1908, aveva contratto matrimonio, infatti, il 16 aprile 1979 ed era deceduto il 14 aprile 1981 due soli giorni prima, cioé, del compimento del biennio.

Premette il giudice rimettente che il menzionato art. 81 richiede ancora "alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età" la condizione "che il matrimonio sia durato almeno due anni".

La limitazione suindicata violerebbe innanzitutto il principio di uguaglianza (art. 3) in quanto discrimina le vedove (o i vedovi) il cui coniugio sia durato "almeno due anni" e le vedove (o i vedovi) con durata di matrimonio inferiore, affidando il riconoscimento del diritto a una circostanza futura, incerta ed imprevedibile.

Sarebbero lesi, così, i fondamentali diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.), mentre resterebbe pure compresso il diritto del pensionato alla formazione della famiglia (art. 31 Cost.), incidendosi negativamente anche sulle garanzie retributive (art. 36 Cost.).

2.- Il Collegio a quo prospetta, in subordine, altro profilo di incostituzionalità e cioé - senza mettersi in discussione il requisito del biennio - la disparità di trattamento con la analoga disciplina I.N.P.S. (art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) che pone l'età del pensionato contraente le nozze, ai fini del diritto a pensione di riversibilità per il coniuge superstite dopo il trascorso biennio, in anni 72, e l'art. 81 in esame, invece, che pone il limite d'età a 65 anni.

3.- Con memoria depositata il 13 dicembre 1989 si é costituita la Sig.ra Anna Giulia Fedeli vedova Modolo, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Coronas, chiedendo che siano dichiarate fondate le sollevate questioni di costituzionalità, così come contenuto nell'ordinanza di rimessione.

Con atto depositato il 19 dicembre 1989 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con richiesta di infondatezza della questione, poichè la disposizione in argomento sarebbe posta a tutela, ragionevolmente, non solo dell'erario ma soprattutto del pensionato.

Considerato in diritto

1.1 - L'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 recante norme sul trattamento di quiescenza del personale statale subordina il diritto alla pensione di riversibilità per il coniuge, il quale abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.

1.2 - II Collegio rimettente dubita della legittimità del disposto, assumendo discriminatorio-ex art. 3 Cost. -il mero decorso del tempo, (fissato in un biennio), per i fini del riconoscimento della riversibilità, con un irrazionale collegamento unicamente ad accadimenti futuri ed imprevedibili; talchè la negativa incidenza verrebbe, così, a proiettarsi sui valori costituzionali inerenti alla compagine familiare (artt. 29 e 31), nonchè sulle garanzie della conseguente tutela retributiva (art. 36).

Sotto il più limitato profilo di un confronto con la legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, come sostituito dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) ove mai restasse ferma la legittimità del trascorso biennio, sussisterebbe evidente disparità con riferimento alla diversa età di anni 72, ivi contemplata per il decorso del detto termine.

2. - La questione è fondata.

Oppone l'Avvocatura dello Stato che la norma in esame, col prescrivere almeno un biennio nella durata del rapporto di coniugio per l'insorgere del trattamento riversibile, si prospetterebbe razionale e coerente, poichè intesa a difendere da iniziative <maliziose e fraudolente> non soltanto l'erario, ma soprattutto il pensionato propenso alle nozze: costui, in altri termini, dall'applicazione di norma siffatta riceverebbe una certa protezione nei confronti di pretestuose iniziative ex altera parte, delle quali potrebbe altrimenti restare vittima.

L'assunto riecheggia quei precedenti parlamentari che portarono all'adozione della norma nei sensi di cui in fattispecie.

Tuttavia dai medesimi atti esso appare già vivacemente contrastato, in quanto emerge dalla discussione del tempo che la legge avrebbe meglio dovuto disciplinare, in astratto, la normalità dei casi <rappresentati dai regolari vincoli matrimoniali contratti col consapevole assenso di entrambi i coniugi>, non già, invece, venir predisposta sol tenendosi conto di pur possibili situazioni-limite, per le quali altra dovrebbe essere la remora positiva (Atti Camera - prima Commissione - seduta del 19 luglio 1957: discussione delle proposte in origine trasfuse nella legge 15 febbraio 1958, n. 46). Queste asserzioni si pongono oggi tanto più valide ove si considerino talune connotazioni del rapporto coniugale che nella società attuale, con ovvia rilevanza sul piano giuridico, affiorano e sono vivamente avvertite: con il crescere dell'età media sempre più si manifesta propensione, da parte di soggetti in età meno giovanile, per un rapporto tendenziale alle dimensioni di rimedio alla solitudine individuale, fenomeno questo che maggiormente è dato rilevare nel tempo odierno, in cui prevalgono sovente, o cercano comunque di prevalere sui singoli, interessi largamente di massa. Il rapporto di coppia è ricercato e contratto, quindi, da persone in età avanzata, quale fonte di reciproco conforto nell'attuazione di una unione volta ad affrontare, nelle migliori reciproche condizioni di vita, le quotidiane esigenze.

É di chiara evidenza, dunque, come tale contesto di realtà assolutamente contraddica ad una presunta genesi del coniugio tardivo, che si vorrebbe altrimenti ristretta a fini abnormi o fraudolenti per i quali, là dove in effetti posti in essere, diversamente dovrebbero ritrovarsi le remore opportune.

3.-La normativa qui largamente descritta nei suoi effettivi presupposti si pone, perciò, irrazionale, per la generalità dei casi, in quanto collegata alla mera durata del matrimonio. La qui affermata ingiustificata assenza di ragionevolezza nei termini suddetti comporta conseguente declaratoria di illegittimità ex art. 3 Cost., restando assorbita ogni altra prospettazione.

D'ufficio, ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria va estesa alle altre disposizioni identicamente limitative, poichè va escluso, come dalla Corte è già stato fatto recentemente, che esse possano essere variamente rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema pensionistico dettato per i pubblici dipendenti (cfr. sentenze n. 15 del 1980 e n. 587 del 1988): art. 6, secondo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro); art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente <Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto>).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole <a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni>;

dichiara d'ufficio-a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 6, [sesto comma], della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole <sia durato almeno due anni>;

b) dell'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente <Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto>) limitatamente alle parole <e sia durato almeno due anni>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 16/03/90.