ORDINANZA N.114
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributari a) come convertito in legge 7 agosto 1982, n.516, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda, iscritta al n.520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46/1a s.s. dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46/1a s.s. dell'anno 1989
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio 1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n.516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con le ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza;
che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Gorizia con ordinanze 24 gennaio 1989 e 9 dicembre 1988 (Reg.ord. nn. 520 e 521 del 1989).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/03/90.