Ordinanza n. 114 del 1990

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ORDINANZA N.114

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributari a) come convertito in legge 7 agosto 1982, n.516, promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda, iscritta al n.520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46/1a s.s. dell'anno 1989;

 

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46/1a s.s. dell'anno 1989

 

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

 

Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio 1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n.516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

 

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.

 

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti;

 

che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con le ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza;

 

che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;

 

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Gorizia con ordinanze 24 gennaio 1989 e 9 dicembre 1988 (Reg.ord. nn. 520 e 521 del 1989).

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 02/03/90.