Ordinanza n. 113 del 1990

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ORDINANZA N.113

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in relazione agli artt. 38 e 40 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia nel procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv. Fontanella Federico, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 (pervenuta il 3 ottobre 1989) il Consiglio dell'Ordine degli avocati e dei procuratori di Venezia, nel procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv.Fontanella Federico, ritenuta la natura giurisdizionale dei Consigli dell'Ordine locali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avocato e procuratore), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dell'iscritto a seguito di condanna penale per determinati reati, per contrasto con gli artt.3, 24 e 35 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha più volte escluso la natura giurisdizionale dei Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e procuratori (cfr. sentenza n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza n. 114 del 1970);

che le argomentazioni dedotte sul punto ripropongono sostanzialmente quelle già prese in esame dalla Corte, e comunque non appaiono tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., sollevata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02/03/90.