ORDINANZA N.113
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in relazione agli artt. 38 e 40 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia nel procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv. Fontanella Federico, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 (pervenuta il 3 ottobre 1989) il Consiglio dell'Ordine degli avocati e dei procuratori di Venezia, nel procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv.Fontanella Federico, ritenuta la natura giurisdizionale dei Consigli dell'Ordine locali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avocato e procuratore), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dell'iscritto a seguito di condanna penale per determinati reati, per contrasto con gli artt.3, 24 e 35 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha più volte escluso la natura giurisdizionale dei Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e procuratori (cfr. sentenza n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza n. 114 del 1970);
che le argomentazioni dedotte sul punto ripropongono sostanzialmente quelle già prese in esame dalla Corte, e comunque non appaiono tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., sollevata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/03/90.