Ordinanza n. 80 del 1990

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ORDINANZA N.80

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promossi con ordinanze emesse il 22 marzo 1989 (n. 2 ordd.) dal Pretore di Pistoia, l'8 marzo 1989 ed il 4 agosto 1989 dal Pretore di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, e il 5 giugno 1989 dal Pretore di Prato, iscritte rispettivamente ai nn. 479, 480, 498, 499 e 514 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 43, 44 e 46/1a s.s. dell'anno 1989. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con due ordinanze del 22 marzo 1989 (Reg. ord. nn. 479 e 480/1989) il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con due ordinanze dell'8 marzo e del 4 agosto 1989 (Reg. ord. nn. 498 e 499/1989) ed il Pretore di Prato con ordinanza del 5 giugno 1989 (Reg. ord. n. 514/1989) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevede come causa d'estinzione dei reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto ad eliminare le opere abusive, ripristinando l'originario assetto urbanistico-edilizio del territorio;

che il Pretore di Pistoia ed il Pretore di Siena, con le medesime ordinanze, hanno altresì sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8- quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) nella parte in cui limita il beneficio della non punibilità a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985, per esser considerati conformi alla Costituzione, vadano interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto non incompatibile con gli strumenti urbanistici;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformità agli stessi strumenti;

che le medesime questioni sono state successivamente dichiarate manifestamente infondate con ordinanze n. 274/1989, 415/1989 e 539/1989;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le precitate decisioni;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell'art.8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.47) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pistoia, dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi e dal Pretore di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/02/90.