ORDINANZA N.274
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1988 dal Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Bailoni Ferruccio, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza dell'11 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali in tema di abusivismo edilizio quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 167 del 1989, ha già esaminato questione identica dichiarandola infondata;
che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Riva del Garda con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.
Depositata in cancelleria il 18/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE