Ordinanza n.56 del 1990

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ORDINANZA N.56

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto- legge 10 luglio 1982, n.429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini Mario, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini Mario è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, nella parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa presentazione della dichiarazione I.V.A.

con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

Considerato che identica questione è stata più volte dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanza n.524 del 1989);

che pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, medesima pronuncia si impone nella fattispecie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, in riferimento all'art.3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.