ORDINANZA N.56
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto- legge 10 luglio 1982, n.429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini Mario, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini Mario è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, nella parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa presentazione della dichiarazione I.V.A.
con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.
Considerato che identica questione è stata più volte dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanza n.524 del 1989);
che pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, medesima pronuncia si impone nella fattispecie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, in riferimento all'art.3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.