Sentenza n.51 del 1990

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SENTENZA N. 51

 

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco Saja Presidente

 

Prof. Giovanni Conso

 

Prof. Ettore Gallo

 

Dott. Aldo Corasaniti

 

Prof. Giuseppe Borzellino

 

Dott. Francesco Greco

 

Prof. Renato Ddell’Andro

 

Prof. Gabriele Pescatore

 

Avv. Ugo Spagnoli

 

Prof. Francesco Paolo Casavola

 

Prof. Antonio Baldassarre

 

Prof. Vincenzo Caianiello

 

Avv. Mauro Ferri

 

Prof. Luigi Mengoni

 

Prof. Enzo Cheli

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 26 aprile 1989, riapprovata il 7 giugno 1989 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: ”Acquisto di partecipazione azionaria della Air Vallèe s.p.a. con sede in Saint Christophe, Aosta” promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 giugno 1989, depositato in cancelleria il 1° luglio 1989 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1989.

 

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

 

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

uditi l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia, per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso depositato il 1° luglio 1989 (n. 54/89) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta, riapprovata, a seguito di rinvio, il 7 giugno 1989, recante "Acquisto di partecipazione azionaria della Air Vallèe S.p.a. con sede in Saint-Christophe, Aosta", per violazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e delle sue norme di attuazione, in quanto relativa a materia (trasporti e collegamenti aerei) non attribuita alla Regione autonoma.

 

Con la legge in questione, la Giunta regionale e' stata autorizzata (art. 1) a sottoscrivere una partecipazione azionaria fino al 35% del capitale sociale della S.p.a. Air Vallèe "al fine di incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei anche a fini turistici con il territorio della Valle d'Aosta". Nella stessa legge si prevede (art. 2) che alla Regione e' riservato, ai sensi dell'art. 2458 cod. civ., la nomina di un numero di amministratori e di sindaci proporzionato alla quota di partecipazione e si dispone (art. 3) il finanziamento relativo all'operazione.

 

Ad avviso del ricorrente la Regione potrebbe partecipare al capitale di una società per azioni solo in quanto l'oggetto e i fini di tale società rientrino tra le materie attribuite alla Regione medesima: ma lo Statuto e le relative norme di attuazione attribuiscono alla competenza regionale, oltre ai "trasporti su funivie e linee automobilistiche locali" (art. 2, lett. h) dello Statuto; artt. 53-57 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182), solo l'esercizio degli "aerodromi aventi carattere esclusivamente turistico" (art. 6, terzo comma, lett. d, della legge 16 maggio 1978 n. 196), mentre tutta la materia dei trasporti e dei collegamenti aerei, anche a fini turistici, resta riservata allo Stato.

 

D'altro canto - osserva ancora il ricorrente - la finalità di "incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei, anche a fini turistici", cui si ispira la legge impugnata, non consentirebbe comunque di inquadrare quest'ultima - tramite il rinvio ad un generico concetto di "sviluppo economico" regionale - tra le materie trasferite ai sensi degli artt. 26 ss. del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

 

2. - La Regione Valle d'Aosta si e' costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.

 

Pur riconoscendo di non avere una specifica competenza in materia di trasporti aerei, la resistente rileva che la legge impugnata non detta norme su tale materia, ma si limita ad autorizzare la partecipazione ad una società commerciale che dovrà operare nel rispetto delle norme statali. Tale partecipazione va ricollegata a materie di spettanza regionale, quali il "turismo" (art. 2, lett. q) dello Statuto), l'"industria e commercio" (art. 3, lett. a), nonché l'"assunzione di pubblici servizi" (art. 3, lett. o), tra i quali rientrerebbero (in base all'art. 2, lett. d) del D.M. 18 giugno 1981) anche i servizi di trasporto aereo non di linea.

 

Ciò premesso, la ricorrente osserva anche che l'adozione di leggi di spesa rappresenta uno degli strumenti con i quali le Regioni, come enti politici a fini generali, possono perseguire obbiettivi non coincidenti con l'ambito di materie attribuito alla loro potestà legislativa. In altre parole la legge impugnata, ad avviso della resistente, non sarebbe una legge in senso sostanziale, condizionata al riparto di competenze delineato nello Statuto, ma una forma di intervento finanziario collegato al legittimo perseguimento dei fini generali propri dell'ente regionale.

 

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione ha depositato memoria per illustrare gli argomenti già esposti nell'atto di costituzione. In proposito, la resistente rileva che l'aeroporto di Aosta Saint Christophe rientra tra gli aeroporti "aventi carattere esclusivamente turistico" (rispetto ai quali permane - ex art. 6, terzo comma, lett. d) della legge n. 196 del 1978 - la competenza regionale) e che la Società Air Vallèe e' stata incaricata dalla Regione, in attuazione del Piano regionale dei trasporti, dell'adeguamento e della gestione di detto aeroporto, con la possibilità di svolgere in futuro attività di trasporto non di linea a fini dichiaratamente turistici. La Regione ribadisce inoltre che la legge impugnata non conterrebbe alcuna norma in senso sostanziale, ma esprimerebbe soltanto il potere, connesso all'autonomia finanziaria dell'ente regionale, di emanare leggi di spesa anche fuori delle materie di competenza.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il ricorso investe la legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989 e recante “Acquisto di partecipazione azionaria della Air Vallèe S.p.a. con sede in Saint-Christophe, Aosta”, mediante la quale, al fine di incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei con il territorio della Valle d'Aosta, la Giunta regionale è stata autorizzata “a sottoscrivere una partecipazione azionaria fino al 35 % del capitale sociale della S.p.a. Air Vallèe, con sede in Saint Christophe, Aosta”, con la riserva della nomina di un numero di amministratori e di sindaci proporzionato alla quota sottoscritta.

 

Ad avviso della Presidenza del Consiglio la Regione sarebbe legittimata a partecipare al capitale di una società solo “in quanto l'oggetto e i fini di questa società rientrino nell'ambito delle materie attribuite dall'ordinamento alla Regione medesima”, mentre il “trasporto ed i collegamenti aerei, anche a fini turistici” non risulta materia compresa tra quelle statutariamente assegnate alla Valle d'Aosta.

 

Da qui l'asserita illegittimità costituzionale della legge “perché concernente materia non attribuita alla Regione autonoma e per conseguente violazione dello Statuto speciale e delle sue norme di attuazione”.

 

2. - Il ricorso è infondato.

 

In relazione alle opposte tesi esposte in giudizio dalle parti conviene innanzitutto precisare la natura della legge impugnata, con riferimento al suo oggetto ed ai suoi contenuti.

 

A questo proposito va certamente escluso - a differenza di quanto sembra ritenere la Presidenza del Consiglio - che la legge abbia inteso regolare, con gli strumenti di intervento normativo consentiti alla Regione, una materia sottratta alla competenza regionale, quale quella del “trasporto e collegamenti aerei”.

 

Così come va parimenti escluso che la stessa legge possa essere qualificata-a differenza di quanto sostiene la Regione - come “mera legge di spesa”, destinata non tanto a formulare una disciplina di carattere sostanziale, quanto ad attuare una forma di intervento finanziario a sostegno di un'attività imprenditoriale.

 

In realtà, la legge in esame, oltre a prevedere una spesa, si caratterizza nella sostanza per il suo contenuto autorizzatorio, in quanto risulta diretta a consentire la partecipazione della Regione al capitale sociale ed alla gestione di una società per azioni operante nel settore del trasporto aereo. Scopo primario della legge è, dunque, quello di facoltizzare la Regione al compimento di una determinata operazione economica e al conseguente svolgimento di un'attività destinata a espletarsi con le forme proprie dell'impresa e attraverso gli strumenti tipici del diritto privato.

 

L'oggetto della controversia va dunque identificato nella valutazione della compatibilità di una attività economica di natura privatistica, quale quella autorizzata dalla legge in esame, con le finalità e le competenze proprie dell'ente regionale.

 

3. -Ai sensi del proprio statuto la S.p.a. Air Vallèe ha per scopo l'esercizio del trasporto aereo non di linea di persone e cose e lo svolgimento di qualsiasi lavoro aereo ed attività complementari. Di fatto - come risulta dagli atti di causa-la società è stata costituita, nel 1987, al fine di potenziare l'aeroporto di Saint Christophe, che rappresenta l'unica struttura aeroportuale della Regione e che è attualmente autorizzato al solo traffico turistico non di linea.

 

L'obbiettivo del potenziamento dell'aeroporto di Saint Christophe - anche ai fini di un successivo ampliamento dell'autorizzazione al traffico commerciale - si trova, d'altro canto, enunciato tra le finalità del Piano regionale dei trasporti approvato dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta con la deliberazione n. 5925 del 17 giugno 1988, mentre, con successiva delibera n. 9991 del 4 dicembre 1988, la stessa Giunta ha ritenuto di poter affidare alla Air Vallèe l'incarico di redigere il progetto di adeguamento di tale aeroporto, anche ai fini della successiva gestione da parte della stessa società.

 

Questi dati concorrono a chiarire la connessione esistente tra il tipo di attività economica che la Regione Valle d'Aosta sarà posta in grado di svolgere attraverso la prevista partecipazione azionaria e le competenze proprie dell'ente regionale: connessione che può essere individuata sia con riferimento alla materia del “turismo”, affidata dallo Statuto (art. 2, lett. q) alla competenza esclusiva regionale, anche per quanto concerne “le opere, gli impianti ed i servizi complementari all'attività turistica” (art. 31 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182); sia con riferimento alla materia dei “lavori pubblici di interesse regionale” (art. 2, lett. j), in considerazione della riserva disposta a favore della Valle d'Aosta per gli interventi relativi agli “aerodromi aventi carattere esclusivamente turistico” (art. 6, terzo comma, lett. d) della legge 16 maggio 1978, n. 196); sia, infine, con riferimento alla materia dell' ”industria e commercio” (art. 3, lett. a), ove si voglia tener conto anche del possibile (e preventivato) sviluppo della attuale struttura aeroportuale in direzione del trasporto commerciale.

 

Ma al di là di tali riferimenti a specifiche competenze richiamate nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione, ciò che va sottolineato, in linea più generale, è che in tema di attività economiche svolte dall'ente regionale secondo le forme e gli strumenti propri del diritto privato la corrispondenza tra tali attività e le singole materie affidate alla competenza regionale non può essere intesa in termini così rigidi da limitare gli oggetti possibili dell'attività imprenditoriale soltanto ai contenuti specifici delle stesse materie.

 

La delimitazione delle materie attiene, infatti, all'esercizio delle competenze di natura pubblicistica (legislative e amministrative) dell'ente regionale, mentre per le attività inerenti alla capacità di diritto privato dello stesso ente ciò che va considerato concerne essenzialmente l'esistenza di un rapporto servente o di collegamento strumentale tra tali attività e le finalità proprie della Regione, come ente esponenziale degli interessi della comunità regionale (cfr. sentt. 562 e 829 del 1988).

 

In tale quadro appare, dunque, possibile giustificare una legge quale quella in esame, stante l'evidente collegamento delle sue finalità-oltre che con le singole materie di competenza regionale sopra ricordate- con gli obbiettivi più generali dello “sviluppo economico”, cui la Regione, nell'esercizio delle sue competenze incidenti nell'area delle attività produttive, è tenuta a provvedere con riferimento agli interessi della comunità regionale (cfr. d.P.R. n. 182 del 1982, tit. IV).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989 e recante “Acquisto di partecipazione azionaria della Air Vallèe S.p.a. con sede in Saint Christophe – Aosta”.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

 

Francesco Saja, Presidente

 

Enzo Cheli, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.