Ordinanza n.48 del 1990

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ORDINANZA N.48

 

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Vinci Francesco, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Vinci Francesco, imputato di < essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito dal Tribunale di Genova con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 25/3/82 per il mantenimento della figlia Cinzia>, il Pretore di Genova, con ordinanza dell'8 marzo 1989, ha sollevato questioni di legittimità dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n.898, nel testo introdotto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74;

 

che, in particolare, per il giudice a quo, la norma denunciata, assoggettando alle pene previste dall'art. 570 del codice penale il coniuge che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge 1° dicembre 1970, n. 898, quale modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, contrasterebbe:

 

a) con l'art. 3 della Costituzione, perchè, pur essendo la < situazione del coniuge divorziato a cui carico sia stato posto l'obbligo di corrispondere l'assegno> all'altro coniuge < sostanzialmente uguale a quella del coniuge separato cui incomba l'obbligo di mantenimento>, il regime penale risulterebbe irrazionalmente squilibrato a favore del secondo, punibile solo quando abbia fatto mancare al coniuge separato i mezzi di sussistenza e non anche quando-come, invece, avviene per il coniuge divorziato -si sia limitato a non adempiere l'obbligo stabilito dal giudice civile;

 

b) con l'art. 3 della Costituzione, perchè, mentre il reato previsto dall'art. 570 del codice penale in danno del coniuge separato è perseguibile solo a querela di parte, il reato previsto dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 sarebbe irrazionalmente perseguibile d'ufficio;

 

c) con l'art. 3 della Costituzione, perchè la norma denunciata punisce con le stesse sanzioni comminate dall'art. 570 del codice penale il genitore < che non adempia l'obbligo della corresponsione dell'assegno> previsto dall'art. 6 della legge n. 898 del 1970, un assegno < che essendo assistenziale e non alimentare può essere superiore a quanto necessario per l'assicurazione dei mezzi di sussistenza>;

 

d) con l'art. 3 della Costituzione, perchè la norma denunciata sarebbe irrazionalmente discriminatoria nei confronti del figlio maggiorenne di genitori separati < o addirittura di genitori ancora regolarmente coniugati>, che non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, rispetto al figlio maggiorenne di genitori divorziati, il quale si trovi in identica condizione; e ciò in quanto -mentre l'art. 6 della legge n. 898 del 1970 < consente al giudice civile di stabilire un assegno in favore del figlio maggiorenne che non ha ancora una indipendenza economica>, assegno tutelato penalmente dall'art. 12-sexies della stessa legge n. 898 del 1970, < in caso di violazione di tale obbligo> - un'analoga tutela è negata al figlio maggiorenne di genitori separati, dato che la < tutela penale dell'art. 570 c.p.> è < limitata ai figli minori>;

 

e) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione (< in relazione all 'art . 1 codice penale>) , per l ' indeterminatezza del precetto, che non permetterebbe di individuare la < condotta penalmente rilevante in tutti i suoi elementi strutturali> e, più in particolare, < se l'art. 12-sexies debba applicarsi solo al coniuge che si rende inadempiente dopo l'entrata in vigore della legge 74/87 ad un assegno stabilito a favore dell'ex coniuge dopo l'entrata in vigore della legge o anche al coniuge che sotto il vigore della nuova legge si renda inadempiente ad un assegno stabilito dal giudice civile prima dell'entrata in vigore della L.74/87>;

 

f) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perchè, < ove si accedesse all'interpretazione> in base alla quale < è comunque sanzionato dall'art. 12 sexies stesso l'inadempimento della corresponsione dell'assegno di divorzio, anche se stabilito sotto il vigore della precedente disciplina anteriore alla L.74/87, ne deriverebbe una violazione del principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale>;

 

g) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perchè non sarebbe chiaro se il richiamo all'applicazione delle pene previste dall'art. 570 del codice penale abbia riferimento alle pene alternativamente previste dal primo comma ovvero alle pene congiuntamente previste dal secondo comma;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.

 

Considerato che, essendo stato nella specie contestato l'addebito < di essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito dal Tribunale di Genova con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio... per il mantenimento della figlia minore>, le questioni a, b, d, e, f e g risultano del tutto prive di rilevanza nel processo a quo;

 

che l'unica questione rilevante, cioé quella concernente l'ingiustificata identità di trattamento fra genitore divorziato e genitore non divorziato, entrambi assoggettati alle sanzioni previste dall'art. 570 del codice penale, è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 479 del 1989 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

 

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Giovanni CONSO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.