Ordinanza n.34 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.34

 

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Rovereto Sezione distaccata di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Angelini Mario ed altri, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29/1a s.s. dell'anno 1989;

 

2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi Dario, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/1a s.s. dell'anno 1989;

 

3) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi Dario, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/1a s.s. dell'anno 1989.

 

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

 

Ritenuto che il Pretore di Rovereto, con ordinanza del 23 maggio 1989 (Reg. ord. n. 343/1989) ed il Pretore di Poggibonsi, con due ordinanze del 22 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 382 e 383/1989) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevedono come causa d'estinzione dei reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto prima della condanna ad eliminare le opere abusive, con ciò ripristinando pienamente la situazione di legalità in ordine all'assetto urbanistico-edilizio del territorio;

 

che il Pretore di Poggibonsi, con le due indicate ordinanze del 22 febbraio 1989, ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8- quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 di cui sopra) nella parte in cui limita il beneficio della non punibilità a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data;

 

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

 

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

 

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto non incompatibile con gli strumenti urbanistici;

 

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformità agli stessi strumenti;

 

che le medesime questioni sono state successivamente dichiarate manifestamente infondate con ordinanze n. 274 del 1989 e 415 del 1989;

 

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le precitate decisioni che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell'art.8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.47) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Rovereto e dal Pretore di Poggibonsi con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1990.