ORDINANZA N.21
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta il 29 agosto 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto da S.p.A. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa All. A. al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in quanto sottopone all'imposta del registro la delibera di emissione di obbligazioni, per contrasto con gli artt. 11 e 76 Cost. (in relazione all'art. 71. n. 825 del 1971).
Considerato che il Collegio a quo non tiene conto dell'entrata in vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale all'art. 4 della relativa Tariffa ha eliminato con effetto retroattivo (cfr.art. 79 stesso d.P.R.) la tassazione dell'emissione di obbligazioni;
che pertanto la proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (cfr. ordinanza n. 31 del 1989 e sentenza n. 156 del 1987).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt.11 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.