Ordinanza n.21 del 1990

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ORDINANZA N.21

 

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

 

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta il 29 agosto 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto da S.p.A. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa All. A. al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in quanto sottopone all'imposta del registro la delibera di emissione di obbligazioni, per contrasto con gli artt. 11 e 76 Cost. (in relazione all'art. 71. n. 825 del 1971).

 

Considerato che il Collegio a quo non tiene conto dell'entrata in vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale all'art. 4 della relativa Tariffa ha eliminato con effetto retroattivo (cfr.art. 79 stesso d.P.R.) la tassazione dell'emissione di obbligazioni;

 

che pertanto la proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (cfr. ordinanza n. 31 del 1989 e sentenza n. 156 del 1987).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt.11 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.