Ordinanza n. 31 del 1989

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ORDINANZA N.31

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e) della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ghezzi Angelo e C. contro l'Ufficio del Registro di Milano, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37/1a s.s. dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1987, la Commissione tributaria di primo grado di Milano, sul ricorso proposto da S.p.a. Ghezzi Angelo contro l'Ufficio del Registro di Milano, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e) della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nella parte in cui dispone la tassazione con imposta proporzionale delle delibere assembleari portanti l'emissione di prestiti obbligazionari.

Considerato che, come evidenziato anche da recente sentenza di questa Corte (n. 156 del 1987), é stato emanato in precedenza il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale all’art. 4 della Tariffa ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni;

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di tale disposizione modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi é controversia pendente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;

che pertanto, la proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. e) della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO -Mauro FERRI -Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 02/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE