Ordinanza n. 588 del 1989

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ORDINANZA N.588

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Alasoo Vadivel, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza 24 febbraio 1989, il Pretore di Lucca sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione;

che, al di là delle tante considerazioni espresse dal Pretore nell'ordinanza, il nucleo centrale del thema decidendum é nella specie rappresentato dall'assunto secondo cui l'imputato straniero sottoposto a provvedimento 24 gennaio 1989 del Prefetto di Lucca, non avendo ottemperato alla prescrizione di presentarsi entro il 26 gennaio 1989 alla frontiera, veniva tratto in arresto in epoca successiva, al di fuori della flagranza;

che il Pretore rilevava, fra l'altro, che, non essendovi nella legge alcuna espressa previsione che consenta l'arresto per l'ipotesi in esame anche al di fuori dei casi di flagranza, come per altre fattispecie derogatorie, non avrebbe giustificazione il cosiddetto <diritto vivente> che invece lo ammette, ed anzi si porrebbe in contrasto con il parametro invocato che vieta la restrizione della libertà personale da parte della polizia, salvo i casi di eccezionalità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge;

che il Pretore, sia pure incidenter tantum, fa anche riferimento al fatto che l'arresto fuori flagranza verrebbe nella specie consentito in ordine ad ipotesi di modesto rilievo sociale, come si evince dalla tenuità della pena detentiva edittale;

che, tutto ciò premesso, prima di procedere alla convalida dell'arresto, e parso opportuno al giudice sollevare la detta questione di legittimità costituzionale;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.

Considerato che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il Pretore, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ravvisato nell’ipotesi della mancata presentazione alla frontiera, entro il termine previsto, dello straniero sottoposto al provvedimento prefettizio in esame, i caratteri del reato permanente;

che <nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non é cessata la permanenza>, come testualmente dispone l'art. 382, secondo comma, codice procedura penale, analogamente, del resto, a quanto prescriveva l'art. 237, primo comma, secondo inciso, del codice procedura penale del 1930;

che, pertanto, sussiste quella condizione che il Pretore stesso ritiene sufficiente a giustificare l'arresto, anche perché, scaduto quel termine, diventa irrilevante la deviazione dall'itinerario, come pure osserva ragionevolmente il Pretore;

che, quanto poi all'incidentale rilievo concernente il rapporto fra il provvedimento dell'arresto e la tenuità della pena edittale, questa Corte ha già riconosciuto, nella sentenza 8 luglio 1975 n. 211, a proposito di analoga fattispecie (art. 220 dello stesso Testo Unico), che si tratta <di una scelta di politica criminale e di prevenzione sociale di spettanza del legislatore, il quale ha ritenuto di dover prescindere, nelle sue discrezionali determinazioni, dall'entità obbiettiva del reato e della pena edittale>;

che, pertanto, la questione proposta de'essere ritenuta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con ordinanza 24 febbraio 1989.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA- Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 29/12/89.