Sentenza n. 578 del 1989

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SENTENZA N.578

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Esposito Anna ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'avv. Luigi Esposito per Esposito Anna ed altri.

 

Considerato in diritto

 

1.1-L'art. 3, comma terzo, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) stabilisce che nei giudizi avanti alla detta Corte sui ricorsi per pensione di guerra resta consentito alle parti di intervenire personalmente, giusta l'art. 18 del regolamento di procedura approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; che tuttavia, ove il ricorrente sia assistito da un avvocato gli onorari di quest'ultimo sono ridotti a un quarto.

1.2-Da quest'ultima disposizione, relativa agli onorari, il giudice a quo vorrebbe far derivare l'impossibilita per il ricorrente di poter usufruire, ai fini di rappresentanza, del patrocinio di un difensore, con ciò assumendosi violate le garanzie contenute nell'art. 24 Cost.

2.sennonché, va considerato che il legislatore del 1953 nel mantenere ferme, per i ricorsi in questione, <le norme attualmente in vigore> ha chiaramente richiamato la facoltà per le parti di <intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le rappresenti> (art. 18 r.d. n. 1038 del 1933). E il patrocinante iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione, unico abilitato alla difesa anche per tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti, esercita coevamente funzioni di assistenza e di rappresentanza.

Comunque va chiarito che successivamente alla normativa del 1953 la specifica legislazione in materia ha espressamente determinato i poteri del difensore inerenti anche all'esercizio dell'attività di rappresentanza; sicché per i giudizi di cui trattasi é esplicabile il pieno patrocinio legale.

Di nessun rilievo, perciò, resta l'affermazione del Collegio a quo, secondo cui l'ipotesi, normativamente contemplata (cfr., da ultimo, art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 col definitivo riordinamento delle pensioni di guerra), di patrocinio nella prosecuzione dopo decesso del ricorrente, costituirebbe una non applicabile <disposizione stereotipata>.

Conclusivamente, e in tali sensi, la questione va dichiarata non fondata, poiché risultano assicurati gli essenziali compiti di ministero legale di cui ai principi di garanzia previsti dall'art. 24 Cost. (cfr. già sent. n. 46 del 1957).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 22/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE