ORDINANZA N.538
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 dal Tribunale di Forlì; il 25 gennaio 1989 dal Tribunale di Isernia; il 17 febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste; il 10 febbraio 1989 (n. 2 ordd.) e l'8 febbraio 1989 dal Tribunale di Pinerolo; il 24 gennaio, il 26 gennaio e il 30 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena, iscritte ai nn. 238, 246, 254, 266, 267, 268, 269, 273, 287, 288 e 289 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 20, 22, 23 e 24/1a s.s. dell'anno 1989.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile del 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); il Tribunale di Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); il Tribunale di Pinerolo, con due ordinanze del 10 febbraio 1989 e con una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); il Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonchè il Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Forlì, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e 11 aprile 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); dal Tribunale di Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); dal Tribunale di Pinerolo con due ordinanze del 10 febbraio 1989 e con una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); dal Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 11/12/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE