ORDINANZA N.527
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Tamone Bruno iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Tamone Bruno e stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), <interpretato nel senso che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione che per qualsiasi ragione, e quindi anche perchè non richiesti o non liquidati, non siano stati posti in pagamento>, per contrasto con l'art. 3 Cost.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che pertanto la sollevata questione va ora dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 novembre 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 283 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/11/1989.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 6/12/1989.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE