Ordinanza n. 508 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

 

ORDINANZA N.508

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice di procedura civile e dell'art. 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promossi con n. 6 ordinanze emesse il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 257, 258, 259, 334, 335 e 351 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 28 e 35, prima serie speciale dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988, in causa tra Del Ry Rosanna e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione (R.O. n. 257 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, interpretati nel senso che attribuiscono al Capo dell'Ufficio giudiziario poteri assolutamente discrezionali nella riunione delle cause;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 25 della Costituzione, essendo le cause sottratte al giudice naturale, e l'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il giudice é soggetto solo alla legge;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso preliminarmente per l’inammissibilità della questione perché é stata omessa la motivazione in punto di rilevanza, tanto più che, non vertendo il giudizio sulla legittimità del decreto di riassegnazione della causa, l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate non eliminerebbe il potere-dovere del giudice a quo di definire il giudizio; e, nel merito, per l’infondatezza della questione, dolendosi il giudice a quo non della portata astratta delle norme ma della loro applicazione in concreto, per cui non sarebbero violati i precetti costituzionali invocati;

che lo stesso Pretore ha sollevato la stessa questione sempre in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione con identica motivazione, con le ordinanze R.O. nn. 258, 259, 334, 335, 351, di pari data, rispettivamente nei procedimenti instaurati da Rossetti Enzo, Campioni Paolo, Acciaro Giovanna (n. 3 ord.), contro lo stesso Centro milanese per lo sport e la ricreazione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso sempre per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che le sei ordinanze, siccome prospettano identica questione, possono essere riunite e decise con un unico provvedimento;

che l'eccezione di inammissibilità va disattesa in quanto la rilevanza della questione risulta essere sufficientemente motivata, intendendosi porre nel nulla il decreto del Capo dell'Ufficio di riassegnazione delle cause;

che questa Corte (sentenza n. 143 del 1973 e ordinanza n. 93 del 1988) ha già ritenuto non illegittimo il potere discrezionale del Pretore titolare in materia di distribuzione del lavoro e di assegnazione delle cause tra i vari magistrati della Pretura, rientrando nella funzione di direzione dell'Ufficio a lui attribuita, purché siano osservati i limiti costituzionali (art. 101 della Costituzione);

che detta funzione deve essere svolta per obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell'Ufficio e di agevolarne l'efficienza;

che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che ragionevolmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo (sentenza n. 274 del 1974); che tra essi si annoverano le norme che prevedono spostamenti di competenza in favore di un giudice diverso, ma pur sempre precostituito, anche per ragioni di connessione delle cause; che detto spostamento di competenza é stabilito a priori dalla norma denunciata e non lascia adito a deroghe discrezionali;

che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunisce i ricorsi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 15/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE