Ordinanza n. 439 del 1989

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ORDINANZA N.439

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 gennaio 1989 dal Tribunale di Mondovì; il 28 dicembre 1988, il 7 dicembre 1988, il 23 novembre 1988, il 12 ottobre 1988 e l'11 gennaio 1989 dal Tribunale di Isernia; il 9 gennaio 1989, il 13 gennaio 1989, il 24 gennaio 1989, il 20 gennaio 1989 (n. 3 ordd.) il 27 gennaio 1989 e il 16 dicembre 1988 dal Tribunale di Forlì; il 18 gennaio (n. 4 ordd.) dal Tribunale di Pinerolo; il 10 novembre 1988 e l'8 febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 25 novembre 1988 e il 25 ottobre 1988 dal Tribunale di Verbania; il 6 dicembre 1988 dal Tribunale di Trieste e il 13 febbraio 1989 dal Tribunale di Rovigo, rispettivamente iscritte ai nn. 89, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 211, 218, 219 e 230 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e 19/1a s.s. dell'anno 1989.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che i Tribunali di Mondovì, con ordinanza 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con ordinanze 28 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 154/89), 23 novembre 1988 (Reg. ord. n. 155/89), 12 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 188/89), di Forlì, con ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 101/89), 13 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 157/89), 20 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 211/89), di Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg. ord. da 103 a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988 (Reg. ord. n. 140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 230/89), di Trieste, con ordinanza 6 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 218/89) e di Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione <in misura rilevante> del risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria di legittimità costituzionale e stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze con ordinanze 10 novembre 1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 195/89);

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;

considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Mondovì, con ordinanza 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con ordinanze 28 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 154/89), 23 novembre 1988 (Reg. ord. n. 155/89), 12 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 188/89), di Forlì, con ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 101/89), 13 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg. Ord. n. 157/89), 20 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 211/89), di Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg. ord. da 103 a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988 (Reg. ord. n. 140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 230/89), di Trieste, con ordinanza 6 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 218/89), di Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) nonché, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanze 10 novembre 1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 195/89).

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE