SENTENZA N.428
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 aprile 1989, avente per oggetto: <Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette>, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 12 aprile 1989, depositato in cancelleria il 21 aprile 1989 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1989.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina per la Regione.
Considerato in diritto
1. - L'impugnazione del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha per oggetto l'art. 2 (e, per i riflessi finanziari, l'art. 7) della legge regionale approvata il 5 aprile 1989, concernente interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette. La norma concede alla società SO.G.E.SI., cui e demandata tale riscossione, un contributo straordinario di venticinque miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1989, <al fine di assicurare le condizioni per un regolare e ordinato andamento delle gestioni esattoriali>.
Nella narrazione del fatto sono stati posti in luce gli eventi che condussero alla costituzione della società SO.G.E.SI. e le vicende del relativo esercizio, che fino al 1989 (anno in cui si assume nel ricorso essersi raggiunto l'equilibrio del bilancio) fu contrassegnato da rilevanti perdite.
Secondo il Commissario del Governo il conseguito pareggio nell'anno 1989 darebbe al contributo straordinario, di cui si discute, il carattere di <una mera e immotivata elargizione di denaro pubblico>.
Osserva la Corte che tale affermazione é contrastata dall'esistenza di un anteriore deficit ultratriennale, nonché dal rilievo che l’organizzazione della struttura, costituita per la gestione del servizio, era contrassegnata da un largo impiego di persone (indotto dalla legge) e di capitali.
2. -In questo quadro é da valutare il profilo della censura, svolta nel ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, secondo il quale l'art. 2 (e, per riflesso, l'art. 7) della legge regionale 5 aprile 1989 concreterebbe un’operazione surrettizia per l'integrazione dell'aggio come determinato univocamente dal legislatore nazionale e, conseguentemente, pure elusiva della decisione n. 959 del 1988 di questa Corte.
In proposito si osserva che il ricorso muove dall'esatta premessa dell’esigenza dell'uniformità dell'aggio per tutto il territorio dello Stato, allo scopo di garantire l'essenziale identità di trattamento di tutti i contribuenti in seno alla collettività nazionale (cfr. sentt. n. 959 del 1988 cit. e n. 14 del 1975).
Invero, il contributo straordinario concesso alla società SO.G.E.SI. non altera la parità di trattamento fiscale dei soggetti tenuti. Esso non si riflette sull'aggio (e non tocca, quindi, l'entità dell'obbligazione tributaria); ma é diretto all’integrazione delle entrate di gestione (deficitarie per eccesso di spesa od insufficienza di ricavi), al fine di assicurare le condizioni per un regolare ed ordinato andamento della gestione stessa (come enuncia testualmente la prima parte dell'art. 2 della legge impugnata).
Inteso come sovvenzione al servizio esattoriale, il contributo non si configura, infatti, né come corrispettivo di gestione né come remunerazione, dato che non persegue lo scopo di attribuire profitto al gestore, ma di garantire la continuità e l'efficienza del servizio nell'interesse generale e, in modo specifico, dell'ente destinatario dei tributi da riscuotere.
E' da porre, poi, in rilievo, la <straordinarietà> del contributo di cui é causa, straordinarietà che si desume non soltanto dall'espressa qualificazione in tal senso data dall'art. 2 cit., ma anche dalle peculiari, complesse vicende che avevano contrassegnato lo svolgimento del servizio esattoriale e si erano riflesse sulla gestione che si intendeva equilibrare.
Il carattere straordinario del contributo implica necessariamente la non riproducibilità di esso, considerato anche-secondo quanto e stato affermato dal ricorso del Commissario dello Stato sulla base dei resoconti parlamentari - che la SO.G.E.SI. ha, con un’apprezzabile inversione di tendenza rispetto agli esercizi 1986 e seguenti, conseguito un recupero di redditività che le ha consentito di chiudere in pareggio l'ultimo bilancio.
Si é, dunque, in presenza di una motivata valutazione delle esigenze del servizio e ciò rende indenne la normativa impugnata dalla censura di deroga alla legge nazionale (d.l. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito nella l. 10 febbraio 1989, n. 44, in materia di aggio per il servizio esattoriale), dichiarata applicabile anche alla riscossione nella Regione Sicilia. Nessun accenno in proposito si rinviene, nei lavori preparatori e nella stessa formulazione della normativa impugnata, a situazioni specifiche dei contribuenti siciliani. Esse, non essendo toccate dal contributo contestato, non vengono a diversificarsi in alcun modo da quella dei contribuenti nazionali. Risulta, cosi, rispettato l'omogeneo, unitario trattamento, prescritto nei confronti di tutti i cittadini, in conformità del principio affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 959 del 1988.
3. - La rilevata non incidenza del provvedimento impugnato nella materia dell'aggio e la sua diversa finalità di incentivazione del servizio, non proiettano il provvedimento stesso al di 1a dei limiti segnati dall'art. 36 dello Statuto regionale: ciò é reso chiaro dalla pertinenza della legge impugnata alla materia tributaria (alla quale la norma-parametro si riferisce), dato che essa provvede in materia di riscossione delle imposte, ma non tocca in alcun modo il regime della titolarità dei tributi, come statutariamente determinata.
Ed é opportuno, inoltre, rilevare che in materia tributaria spetta alla Regione potestà legislativa concorrente; questa ha come limite connaturale l'osservanza dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (cfr. artt. 17 Statuto regionale e 8, ultimo comma, delle norme di attuazione in materia finanziaria nonché le sentenze di questa Corte n. 959 del 1988 cit. e n. 9 del 1957): principi e interessi, che, per quanto si é osservato, sono stati rispettati.
4. - Non fondata é, poi, la censura che reca a parametro l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non sembra che le finalità della norma impugnata siano in contrasto con il buon andamento dell'Amministrazione, essendo esse dirette ad assicurare la regolarità e l'efficienza del servizio di riscossione, facendo uso di criteri e di modalità non irrazionali, ne ultronei.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 5 aprile 1989, recante <Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette>, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questioni sollevate dal Commissario della Stato per la Regione Siciliana, con ricorso 12 aprile 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 25/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE