Ordinanza n. 383 del 1989

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ORDINANZA N.383

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con due ordinanze emesse il 19 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, iscritte ai nn. 179 e 180 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Bari, con ordinanza-emessa il 19 aprile 1988 sul ricorso proposto da Rita D'Amelio ed altri professori universitari associati contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli studi di Bari, per l'accertamento del diritto alla corresponsione dello stipendio in misura pari a quello spettante ai professori ordinari, sulla base dell’unitarietà della funzione docente e della pretesa identità di disciplina dello stato giuridico dei professori universitari della prima e della seconda fascia-ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nella parte in cui non fissa i criteri direttivi per la determinazione del trattamento economico dei professori universitari associati, nonché dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui differenzia il trattamento dei professori universitari associati rispetto ai professori di prima fascia;

che lo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Bari, con eguale ordinanza, emessa in pari data su analogo ricorso proposto da Franco Ciccarese ed altri professori universitari associati ha sollevato identica questione;

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i due giudizi, concernendo identiche questioni, debbono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che analoga questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 87 del 1989;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte nella decisione precitata;

che pertanto la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Bari, con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE