SENTENZA N.356
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nel testo già emendato dalla sentenza n. 168 del 1973 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Cirino Filippo e A.T.M. di Messina ed altro, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Considerato in diritto
1.1. - L'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, dispone che l'agente sospeso per arresto dovuto a cause di servizio <ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisce reato>.
Questa Corte, in considerazione che l'intera materia disciplinare nell'area di cui trattasi si riconduce al generale sistema del pubblico impiego, ha già ritenuto con sentenza n. 168 del 1973, che la riferita normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di proscioglimento per insufficienza di prove, per effetto e con le identiche modalità contemplate nell'art. 97 dello Statuto degli impiegati dello Stato approvato con d.P.R. n. 3 del 1957.
1.2.-La Corte remittente, in presenza di quanto qui ricordato, dubita ora della legittimità del disposto del cennato articolo anche per il caso di proscioglimento a seguito di intervenuta amnistia.
2. - La questione é fondata.
Esattamente il Collegio a quo rileva il perpetuarsi di una disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., per un’ipotesi che si rivela analoga a quella di proscioglimento per insufficienza di prove in un'area-quella del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri-che é contigua a quella del pubblico impiego.
E trattandosi dell'immediata reintegrazione nella posizione lavorativa ex ante, finalità soprattutto di natura economica cui ovviamente tende l'agente già sospeso, non sembra trovar rilievo la considerazione che l'interessato potrebbe rinunciare in sede penale all'amnistia onde ottenere, in tempo successivo, il proscioglimento ad altro titolo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A, annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 27/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE