ORDINANZA N.335
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Perino Lucia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Perino Lucia;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare della pensione di riversibilità a carico della Gestione artigiani nonché della pensione ordinaria di vecchiaia aveva richiesto l'integrazione al minimo del primo trattamento, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta d'invalidità a carico del Fondo per coltivatori dipendenti.
Considerato che, anche a prescindere dalla contraddittoria prospettazione della questione da parte del giudice a quo, la norma impugnata e stata dichiarata illegittima sotto ogni profilo residuo con la sentenza n. 81 del 1989;
che pertanto la questione stessa e manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 81 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 06/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE