Ordinanza n. 327 del 1989

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ORDINANZA N.327

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza su domanda di Mastronardo Francesca, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, <nella parte in cui prevede la concessione della riduzione pena per il periodo trascorso in detenzione domiciliare>;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, con specifico riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, questa Corte ha già avuto modo di precisare che tale misura <costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione, o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto un trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità di prevenzione e di emenda, proprie della pena>, e ciò in quanto <il periodo trascorso in affidamento (nell'ambito della durata complessiva, che é e rimane unica, della pena inflitta) comporta per il condannato l'osservanza di prescrizioni restrittive della sua libertà e insieme la soggezione, pur se in un quadro di assistenza, ai costanti controlli del servizio sociale nonché alla vigilanza del magistrato di sorveglianza> (v. sentenza n. 185 del 1985; e, analogamente, sentenze n. 312 del 1985 e 343 del 1987);

che le medesime argomentazioni sono estensibili alla detenzione domiciliare, costituendo anch'essa <non una misura alternativa alla pena>, ma una pena <alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena>, caratterizzata - al pari dell'affidamento in prova-dalla soggezione a prescrizioni limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale, il tutto al fine di garantire le finalità rieducative della pena stessa, senza contare che la misura della detenzione domiciliare e dalla Corte di cassazione ritenuta di contenuto <meno favorevole al condannato> rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale;

e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza 18 aprile 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE