Ordinanza n. 312 del 1989

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ORDINANZA N.312

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Torino; il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Verbania (n. 2 ordd.); il 26 maggio 1988 dal Tribunale di Mondovì (n. 2 ordd.); il 7 giugno 1988 dal Tribunale di Foggia; il 6 maggio 1988 dal Tribunale di Livorno; il 29 giugno 1988 dal Tribunale di Monza e il 3 maggio 1988 dal Tribunale di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 395, 457, 458, 463, 464, 475, 551, 556 e 570 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 41, 42, 43 e 44/1a s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Protano Concetta nonchè gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 395/88) il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione <in misura rilevante> del risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale é stata chiesta, in riferimento all'art. 3 ed all'art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Verbania, con due ordinanze emesse in data 13 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 457 e 458/88); Mondovì, con due ordinanze emesse in data 26 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 463 e 464/88); Foggia, con ordinanza 7 giugno 1988 (Reg. ord. n. 475/88); Livorno, con ordinanza 6 maggio 1988 (Reg. ord. n. 551/88); Monza, con ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. Ord. n. 556/88) e Trieste, con ordinanza 3 maggio 1988 (Reg. ord. n. 570/88);

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Foggia, si é costituita la parte privata Protano Concetta, per chiedere l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale prospettata dall'ordinanza di rimessione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze 11 aprile 1988, del Tribunale di Torino (Reg. ord. n. 395/88); 13 maggio 1988, del Tribunale di Verbania (Reg. ord. nn. 457, 458/88); 26 maggio 1988, del Tribunale di Mondovi (Reg. ord. nn. 463, 464/88); 7 giugno 1988, del Tribunale di Foggia (Reg. ord. n. 846 N. 312 -; 6 maggio 1988, del Tribunale di Livorno (Reg. ord. n. 551/88); 29 giugno 1988, del Tribunale di Monza (Reg. ord. n. 556/88) e 3 maggio 1988, del Tribunale di Trieste (Reg. ord. n. 570/88).

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/5/1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/5/1989.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE