Ordinanza n. 311 del 1989

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ORDINANZA N.311

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Corradin Gabriella, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Merulli Bruno, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza 26 aprile 1988 (Reg. ord. n. 346/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione < in misura rilevante> del risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale, é stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Vicenza con ordinanza 18 aprile 1988 (Reg. ord. n. 363/1988) e di Torino con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 394/1988);

che, nei giudizi promossi dai Tribunali di Verbania e di Vicenza, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze del 16 aprile 1988 del Tribunale di Verbania (Reg. ord. n. 346/88); del 18 aprile 1988 del Tribunale di Vicenza (Reg. Ord. n. 363/88) e dell'11 aprile 1988 del Tribunale di Torino (Reg. ord. n. 394/88).

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE