Ordinanza n. 295 del 1989

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ORDINANZA N.295

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 c.p.c., promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Paita Dante e l'Impresa ICEA, iscritta al n. 12 del R.O. n. 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'opposizione del decreto ingiuntivo, il Pretore di La Spezia, a seguito dell’istanza di provvisoria esecutorietà avanzata dall'opposto Umberto Calvosa sul rilievo che l'opposizione medesima - promossa da Dante Paita, che tra l'altro eccepiva l'inadempimento della controparte - non era fondata su prova scritta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 648, comma i, c.p.c.;

che, ad avviso del giudice a quo la norma censurata, non richiedendo, al fine della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in caso di opposizione non fondata su prova scritta, la sussistenza del pericolo nel ritardo, si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3, comma 1, Cost., in quanto oblitera il giusto equilibrio - osservato fino nella disciplina dell'ipotesi di esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c.) - fra diritto di agire e diritto di difendersi in giudizio;

che , sempre ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, con nel sancire una attenuazione dell'onere probatorio a favore dell'istante opposto, si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3, comma 2, (recte: 1) Cost., in quanto siffatta attenuazione non ha più ragione d'essere in presenza dell'opposizione, sia questa fondata su prova scritta o no;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità - per non avere spiegato l'autorità remittente perché, nel giudizio a quo, avrebbe dovuto essere necessariamente concessa l'esecuzione provvisoria del decreto - e, nel merito, l'infondatezza della questione.

Considerato, quanto al primo profilo, che la discrezionalità attribuita al giudice istruttore della norma impugnata ai fini della concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione non fondata su prova scritta, deve ovviamente essere esercitata, come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare, attraverso la congiunta valutazione del fumus boni juris e del periculum in mora, elemento che, dunque, é richiesto nell'ipotesi di cui si tratta (cfr. sent. n. 137 del 1984 in motivazione);

che , quanto al secondo profilo, la denunciata attenuazione di onere probatorio, sia pure ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, non sussiste, perché in ogni caso la valutazione del fumus boni juris va operata anche nei confronti della prova dedotta dall'istante opposto a base della domanda di decreto ingiuntivo (cfr. sent. n. 137 del 1984 in motivazione);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 648 c.p.c., sollevata dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE