Ordinanza n. 277 del 1989

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ORDINANZA N.277

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), e dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Lazzari Margherita e l'I.N.P.S., iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Agostini Loria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di pensione di invalidità erogata dal Fondo artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità che percepiva dalla medesima Gestione, il Pretore di Bergamo, con ordinanza emessa il 20 luglio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità in caso di contitolarità di pensione d'invalidità a carico della stessa Gestione speciale;

che nel corso di un procedimento del tutto analogo al precedente, ma concernente trattamenti erogati dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Grosseto, con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità per i titolari di pensione d'invalidità a carico del medesimo Fondo.

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1989, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 <sotto ogni profilo residuo>; che, pertanto, la relativa questione e manifestamente inammissibile;

che, con sentenza n. 1144 del 1988, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e stato dichiarato illegittimo nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico del medesimo Fondo;

che di tale ratio é stata fatta inoltre applicazione nella citata sentenza n. 81 del 1989 con riguardo anche all’ipotesi di cumulo con pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

che anche la seconda questione e pertanto manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della medesima Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico del medesimo Fondo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE