Ordinanza n. 275 del 1989

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ORDINANZA N.275

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavaterra Ascenzio e Moncalvo Carmen ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 10 luglio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione il diritto all'indennità di avviamento riconosciuto in favore dei gestori di farmacie di nuova istituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 333 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 17 < nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265>;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 333 del 1988, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE