ORDINANZA N.269
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Naldi Alfonsino e l'Autogrill S.p.A., iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, nel procedimento civile vertente tra Naldi Alfonsino e Autogrill S.p.A., con ordinanza del 10 marzo 1988, pervenuta alla Corte il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 631 del 1988), il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella costante interpretazione della Corte di cassazione, che esclude la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli invalidi ed i minorati e, conseguentemente, l'applicabilità dell'art. 2932 del codice civile;
che, a parere del rimettente, risulterebbero violati gli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, primo comma, della Costituzione, per l’inosservanza dei doveri inderogabili imposti dalla solidarietà umana, per l'impedimento del libero sviluppo della persona umana, per la creazione di una disuguaglianza sostanziale posta dalla ridotta capacita lavorativa dell'invalido e, infine, per la lesione del diritto al lavoro;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’infondatezza della questione.
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale é stata già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 872 del 1988) e che non vi sono ragioni per una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, quarto comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE