Ordinanza n. 872 del 1988

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ORDINANZA N.872

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e la s.p.a. WEBER, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 settembre 1987, il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e Weber S.p.a. ha sollevato in riferimento agli artt. 2; 3, secondo capoverso (recte comma) e 4 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) <così come interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che non e consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati obbligatoriamente al lavoro e che e inammissibile il ricorso all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di rifiuto del datore di lavoro di stipulare il contratto, l'esecuzione specifica dell'obbligo>;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte ha già ravvisato come l'imprenditore sia si obbligato alle assunzioni nell'area delle categorie protette indubbiamente di cospicua caratterizzazione sociale e pur sempre – tuttavia - finalizzate ad obiettive esigenze, stante l'equilibrio dei valori costituzionali volti a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del suo svolgimento (sent. n. 622 del 1987);

che, pertanto, non sussistendo ragioni per discostarsi da quanto affermato, la questione si appalesa di manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) sollevata dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2; 3, secondo comma e 4 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.