ORDINANZA N.220
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, punto 6, della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso proposto dalla UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro il secondo Ufficio II.DD. di Milano, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1987 la Commissione tributaria di primo grado di Milano, su ricorso proposto da UNIDAL S.p.a. in liquidazione contro l'Ufficio II.DD. di Milano, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in relazione all'art. 4 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, nella parte in cui e in ogni caso esclusa la deduzione dal reddito d'impresa delle perdite di precedenti esercizi, nonchè dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, in relazione all'art. 10, punto 6, della medesima legge n. 825 e ai criteri direttivi ivi enunciati;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza.
Considerato che analoghe questioni sono state già dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con ordinanze n. 54 e n. 515 del 1988, in cui si é osservato come l'art. 4, punto 2, della citata legge delega n. 825 del 1971, prevedendo <l'applicazione della imposta (I.LO.R.) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'I.R.PE.G.>, non impone affatto di tener conto delle perdite derivate dagli esercizi precedenti; e che, d'altra parte, la censura all'art. 2 del d.P.R. n. 506 del 1979 <si infrange a fronte delle disposizioni concernenti ora il sistema dell'autoliquidazione>;
che non risultano dedotti profili o argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) , in relazione all 'art. 4 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, nonchè dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, punto 6, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/04/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 20/04/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE