ORDINANZA N.218
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento all'art. 53 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli nei procedimenti penali riuniti a carico di Buonaiuto Vincenzo, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1988 , ha sollevato, in riferimento all 'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria.
Considerato che il pretore ha omesso ogni esposizione dei fatti oggetto del procedimento pendente innanzi a lui;
che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985, ha già dichiarato inammissibile identica questione.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Napoli in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/04/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 20/04/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE