Ordinanza n. 201 del 1989

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ORDINANZA N.201

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 1° e 2o, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Maregatti Giuseppina e lo I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1a serie speciale dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Ferrara, nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto l'opposizione al provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p., promosso da Giuseppina Maregatti nei confronti dell'I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, con ordinanza (R.O. n. 785 del 1988) emessa il 3 novembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui attribuisce all'ente gestore del patrimonio immobiliare, e non al Comune, il potere di emanare il provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p. occupato senza titolo, in quanto la norma, se non addirittura emanata al di fuori delle competenze regionali, si porrebbe in contrasto: -con l'art. 117, primo comma, Cost., perché, discostandosi dal disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale; o, almeno, -con l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto norma attuativa dettata in violazione di una norma statale;

che nel giudizio non si sono costituite parti né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità sotto i profili esposti, é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 1115 del 1988 e, successivamente, manifestamente infondata con ordinanza n. 74 del 1989; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), sollevata dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE