ORDINANZA N.192
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati); 1 della legge 8 agosto 1972 n. 464 (Modifiche ed integrazioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115 in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione); 20 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Grasso Custode ed altri e l'Alfa Romeo Auto S.p.a. ed altro, iscritta al n. 608 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Di Terlizzi Mauro e l'Alfa Romeo Auto S.p.a., iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione dell'Alfa Lancia Industriale S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile promosso da Grasso Custode ed altri contro Alfa Romeo S.p.a. ed altro, con ordinanza del 18 gennaio 1988 (R.O. n. 608 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464; 20 della legge 20 maggio 1975, n. 164; 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nella parte in cui non prevedono criteri obbiettivi di selezione e scelta, quale la rotazione, per i lavoratori da mettere in Cassa integrazione guadagni;
che, a parere del remittente, risulterebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe consentita la possibilità di effettuare discriminazioni tra lavoratori;
b) l'art. 4 della Costituzione, in quanto sarebbe leso il principio del divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro o nella esclusione dallo stesso;
c) l'art. 41 della Costituzione, per il pregiudizio che deriva ai principi dell'utilità sociale e ai valori della libertà e dignità umana;
che si sono costituiti nel giudizio, il Banco Roma S.p.a., quale società incorporante la Finmilano S.p.a. già Alfa Romeo S.p.a., il Credito Italiano S.p.a., quale società incorporante la So.Fin.Par., già Alfa Romeo S.p.a., e l'Alfa Lancia Industriale S.p.a. che hanno concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione;
che é intervenuta nel giudizio anche l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha assegnato analoghe conclusioni;
che lo stesso Pretore di Milano, nel procedimento civile tra Di Terlizzi Mauro e Alfa Romeo Auto S.p.a., con ordinanza dello stesso giorno (R.O. n. 609 del 1988), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale;
che nel giudizio si sono costituite le stesse parti di cui al precedente giudizio ed e intervenuta anche l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, rassegnando identiche conclusioni di inammissibilità o di infondatezza.
Considerato che i giudizi, per l’identità delle questioni sollevate, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 694 del 1988, ha dichiarato la stessa questione inammissibile;
che non vi é motivo di mutare la decisione, non essendo stati prospettati motivi nuovi e diversi, per cui le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi;
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati); 1 della legge 8 agosto 1972 n. 464 (Modifiche ed integrazioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione); 20 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 12/04/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE