Sentenza n. 694 del 1988

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SENTENZA N.694

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), dell'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modi fiche ed integrazioni alla l. n. 1115/1968), dell'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), e dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Carcano Pierluigi ed altri e la S.p.A. Alfa Romeo ed altra, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32/1a s.s. dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 2 giugno 1987 dal Pretore di Pontedera nel procedimento civile vertente tra Genovesi Angelo ed altri e la S.p.A. Piaggio e C., iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/1a s.s. dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Cantatore Luigi ed altri, di Genovesi Angelo ed altri, della S.p.A. Alfa Romeo e Alfa Romeo Auto e della S.p.A. Piaggio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi gli avv.ti Valerio Onida per Cantatore Luigi ed altri, Andrea Proto Pisani per Genovesi Angelo ed altri, Renato Scognaliglio, Paolo Barile e Salvatore Trifiro per le S.p.A. Alfa Romeo e Alfa Romeo Auto e Luigi Calabrese per la S.p.A. Piaggio e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due giudizi (R.O. nn. 314/87 e 561/87) possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano identica questione.

2.-I Pretori di Milano e di Pontedera sospettano della illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nella parte in cui, disciplinando l'istituzione ed il funzionamento della Cassa Integrazione Guadagni, anche a zero ore, non hanno sancito l'obbligo per le imprese che operano sospensioni dal lavoro, di effettuare la scelta del personale da sospendere mediante il c.d. criterio della rotazione o, comunque, mediante criteri obbiettivi di ripartizione per modo che gli oneri della riduzione dell'attività produttiva ricadano sulla generalità dei dipendenti addetti alle lavorazioni interessate dai relativi provvedimenti.

Risulterebbero violati:

a) l'art. 3 Cost., per la conseguente disparità di trattamento che si determina tra lavoratori sospesi e non sospesi, nonostante che la crisi investa tutta l'azienda e nonostante che tutti i lavoratori offrano all'imprenditore, nell'ambito delle categorie professionali, identico apporto di lavoro;

b) l'art. 4 Cost., perché l'allontanamento dall'attività lavorativa si configura come compromissione illegittima del diritto al lavoro, in quanto attuata attraverso modalità discriminatorie e sulla base di regole non dettate ne da esigenze dell'impresa meritevoli di tutela, ne da necessità di risanamento, ne dalla opportunità di una tutela differenziata per alcune categorie di lavoratori;

c) l'art. 41 Cost., perché non risulta rispettato il limite della utilità sociale posto all'iniziativa economica, il quale comporta la necessità di forme organizzative dell'impresa, idonee a garantire, sia pure nell'ottica dell'equo contemperamento degli interessi, il mantenimento del massimo livello occupazionale e perché risulta consentito lo svolgimento della libertà di iniziativa economica in contrasto con siffatti diritti fondamentali, pur in presenza di una sostanziale indifferenza per l'imprenditore in ordine alla individuazione dei dipendenti da sospendere o anche in difetto di esigenze aziendali idonee a prevalere, sotto il profilo della utilità sociale, sugli interessi sottesi a tali diritti;

d) l'art. 2 Cost., secondo il Pretore di Pontedera, perché l'allontanamento dal lavoro per un tempo indeterminato, può comportare una vera e propria perdita dell'identità personale e del ruolo sociale con conseguente compromissione dei diritti inviolabili della personalità, costituzionalmente garantiti.

3.-E' preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa delle imprese. Tra l'altro, si sostiene la mancanza della rilevanza attuale ossia della pregiudizialità necessaria sia perché non risulta dimostrato che le norme investite sono quelle la cui applicazione é indispensabile per la soluzione della controversia sia perché di questa sono possibili varie soluzioni, per cui un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe decisiva influenza su una soltanto di esse, implicate dal thema decidendum dei giudizi a quibus e, per giunta, senza che i giudici remittenti abbiano motivato sulla concreta utilizzabilità delle altre.

4. - L'eccezione é fondata.

La Cassa Integrazione Guadagni é stata creata nel 1941 per ovviare a sospensioni o a riduzioni di orario di lavoro, dovute alla crisi bellica.

Negli anni successivi, la sua disciplina ha subito modificazioni. Il d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, ha esteso il trattamento relativo anche a favore degli operai che effettuavano un orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali. Il d.lg.lgt. 12 agosto 1947, n. 869, l'ha prevista come rimedio per ovviare alla crisi di riconversione delle industrie.

La legge 5 novembre 1968, n. 1115, ha previsto (art. 2) un intervento straordinario a favore degli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia ed affini, sospesi dal lavoro o ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali o nei casi di ristrutturazioni o riorganizzazione aziendale.

Con la legge 8 agosto 1972, n. 464, l'intervento é stato esteso relativamente alla durata del trattamento economico ed a favore di operai dipendenti da imprese industriali nei casi di riconversione.

La legge 20 maggio 1975, n. 164, ha distinto gli interventi in ordinari e straordinari.

L'integrazione salariale ordinaria é stata prevista per la contrazione e la sospensione dell'attività produttiva: a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.

L'integrazione salariale straordinaria é stata disposta: a) per crisi economiche settoriali o locali; b) per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale.

La legge 12 agosto 1977, n. 675, ha demandato al C.I.P.I. l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento nonché degli specifici casi di crisi aziendale che presentano particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale o alla situazione produttiva del settore.

Dal contesto normativo si evince che la Cassa Integrazione Guadagni ha la funzione di garantire il salario e i livelli occupazionali dei lavoratori, di evitare i licenziamenti, di superare le crisi economiche aziendali, attuando nel contempo il risanamento delle aziende o favorendone la riorganizzazione, la ristrutturazione o la trasformazione.

Sia i lavoratori che lavorano ad orario ridotto, sia quelli che sono sospesi dall'attività lavorativa godono di una integrazione salariale, mentre continua, anche per questi ultimi, la copertura assicurativa e permangono, quindi, i trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Per quanto riguarda il potere di scelta dei lavoratori da porre in Cassa, su cui si incentra la controversia, tutte le norme che hanno attuato la disciplina della Cassa lo hanno riservato all'imprenditore, il quale, tuttavia, non può esercitarlo secondo il suo merum arbitrium, ma sulla scorta delle valutazioni pubbliche e sindacali che fondano il ricorso alla Cassa.

L'art. 5 della legge n. 164 del 1975 prevede espressamente l'intervento del sindacato o delle rappresentanze sindacali in fabbrica o, in mancanza, delle confederazioni maggiormente rappresentative. Ad esso é attribuito l'esame della situazione dell'azienda nel suo complesso; la verifica della sussistenza e della portata della crisi nonché la valutazione degli interessi dei lavoratori in una dimensione globale. In tal modo esso contribuisce alla ricerca delle condizioni per il superamento della crisi; sicché trova considerazione l'interesse collettivo dei lavoratori a che, precipuamente, risultino salvaguardati i livelli occupazionali. Con l'imprenditore vengono di solito stipulati accordi che sono di gestione e di procedimentalizzazione aziendali, i quali producono effetti anche nei confronti dei singoli lavoratori. L'imprenditore, detentore del potere di scelta, nell'esercizio dell'attività organizzativa deve, quindi, tener conto, in concreto, degli interessi dei lavoratori, prevedendosi requisiti di forma, obiettivi di merito, scadenze e specificazioni, priorità necessarie, il che rende trasparenti le misure di risanamento.

Le decisioni operative a livello dei rapporti sindacato imprenditore materialmente incidono sulle posizioni dei lavoratori.

Legittimamente ed utilmente opera il potere rappresentativo e negoziale degli organismi sindacali, soprattutto di fabbrica, in funzione di temperamento del potere imprenditoriale.

Inoltre, l'esercizio del potere dell'imprenditore é soggetto anche al sindacato del giudice al fine della verifica dell'osservanza di condizioni e limiti specifici e particolari. Questi ultimi, secondo l'indirizzo giurisprudenziale, si distinguono in limiti esterni e limiti interni.

Anzitutto un limite interno deriva dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte dell'imprenditore e le finalità specifiche cui e preordinata la Cassa e che devono essere realizzate.

Consegue che i criteri da applicare devono essere dotati di obiettiva razionalità, non devono essere rispondenti, cioè, a valutazioni arbitrarie o, comunque, assolutamente discrezionali o immotivate ma devono essere controllabili e verificabili ex post.

Un limite generale deriva dalla osservanza dei doveri di correttezza e di buona fede oggettiva, imposti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.

Limiti esterni derivano dal divieto di discriminazioni (art. 15 Statuto dei Lavoratori), quali, per esempio, quelle per motivi sindacali, per ragioni di età (giovani o anziani), di sesso (parità uomo-donna), di invalidità o di presunta ridotta capacita lavorativa per altre cause. L'imprenditore può subire o l'annullamento, da parte del giudice, delle scelte operate, se attuative di discriminazioni, o la condanna al risarcimento dei danni in ogni altro caso. Sicché, anche in tal modo, rimane garantita la legittimità delle scelte ed evitata l'artificiosità o la dissimulazione di finalità illecite.

La contrattazione aziendale talvolta ha previsto anche l'applicazione del criterio della rotazione, sempre che lo consenta la situazione da sanare, che sussista una fungibilità tra i lavoratori cassintegrandi o che i costi non siano elevati ed, in definitiva, non vi sia il pericolo della frustrazione o della mancata realizzazione delle finalità che si e posta la legge di previsione dei trattamenti di cassa integrazione.

La specialità dei settori di fabbrica da sanare potrebbe non consentire l'applicazione generale ed indiscriminata del criterio.

Nella fattispecie, del resto, gli stessi giudici remittenti, pur indicando il criterio della rotazione come idoneo ad assicurare la razionale obiettività e la equa ripartizione tra i lavoratori della fabbrica dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione, hanno riconosciuto la possibilità di applicazione di altri criteri egualmente razionali ed obiettivi, idonei a raggiungere le finalità che ritengono conformi al precetto costituzionale di cui hanno rilevato la violazione e, in sostanza, hanno demandato a questa Corte la scelta di uno di essi. Essi stessi si rendono conto delle peculiarità delle situazioni da sanare e del fatto che ogni episodio della vicenda crisi ha una sua autonomia e si presenta con caratteri peculiari e talvolta nuovi e della necessità di equamente contemperare gli interessi dei lavoratori e l'interesse dell'imprenditore.

In tale situazione la questione non é ammissibile in quanto questa Corte non può effettuare scelte che, invece, sono affidate alla discrezionalità del legislatore che deve realizzare le finalità della politica economico-sociale che persegue.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche e integrazioni alla l. n. 1115/1968), 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 41 Cost., dai Pretori di Milano e di Pontedera con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.