SENTENZA N.183
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 9 luglio 1988, depositato in cancelleria il 21 luglio 1988 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento della Banca d'Italia in data 5 aprile 1988, con nota alla Regione 21 aprile 1988, n. 086287, con cui la Banca d'Italia ha rilasciato il nulla- osta, ai sensi dell'art. 48 della legge bancaria, alla fusione per incorporazione della Banca Popolare di Catania con la Banca Popolare di Novara, nonché della nota 10 maggio 1988, prot. n. 020 della Banca Popolare di Catania.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;
uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Valerio Onida per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana contro lo Stato trae origine da un procedimento di fusione per incorporazione della Banca Popolare di Catania nella Banca Popolare di Novara. Ai sensi dell'art. 48 della legge bancaria le deliberazioni degli organi competenti delle due aziende di credito, in ordine alla progettata fusione, devono essere precedute dal nulla osta della Banca d'Italia. Questa, in seguito ad una favorevole valutazione dell'operazione, ha rilasciato il nulla osta con provvedimento in data 5 aprile 1988, e ne ha dato comunicazione il 21 aprile successivo alla Regione siciliana. Da qui il conflitto, poiché la Regione assume che sono state lese le competenze previste dagli artt. 17 lettera e, e 20 dello Statuto e dagli artt. 1, secondo comma, e 2, lettere a, b e c, delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133; essa chiede pertanto a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, rilasciare il nulla osta di che trattasi alla Banca Popolare di Catania e, conseguentemente, di annullare il provvedimento anzidetto.
2.-Il thema decidendum consiste dunque nel determinare se, nell'ipotesi di una fusione fra due istituti di credito, uno solo dei quali operante esclusivamente nel territorio regionale, il preventivo nulla osta prescritto dall'art. 48 della legge bancaria debba essere concesso esclusivamente dalla Banca d'Italia, ovvero se la Regione siciliana conservi in materia le sue attribuzioni, da esercitarsi-secondo la Regione ricorrente-mediante concessione del nulla osta alla progettata fusione, indispensabile perché la banca avente carattere regionale possa efficacemente deliberare e stipulare la fusione stessa. Il predetto nulla osta si configurerebbe pertanto come atto autorizzativo autonomo, o, in subordine, come atto infraprocedimentale, che la Banca d'Italia dovrebbe richiedere ed acquisire prima di adottare il proprio provvedimento autorizzativo.
3. - Il ricorso non può essere accolto.
Occorre in primo luogo esaminare la natura del provvedimento rilasciato dalla Banca d'Italia e previsto all'art. 48 della legge bancaria. A tale proposito questa Corte ritiene che sia da condividere la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato: in ordine al progetto di fusione tra due banche, fusione che deve attuarsi mediante un unico atto negoziale secondo le disposizioni degli artt. 2501-2504 del codice civile, l'intervento dell'organo statale di vigilanza si esplica in un unico provvedimento col quale viene valutata l'operazione sotto il profilo della rispondenza all'interesse generale, rappresentando l'esercizio del credito una funzione di interesse pubblico (v. sentt. n. 137 del 1967, n. 127 del 1962 e n. 58 del 1958). Sulla base di una valutazione positiva, la Banca d'Italia rilascia il nulla osta che costituisce un presupposto necessario perché le aziende di credito possano efficacemente deliberare e stipulare la fusione.
Ne consegue che l'atto autorizzativo non può che configurarsi come un unico atto, adottato da un'unica autorità, in ordine ad un unico atto negoziale, quale é la fusione. Non é quindi possibile interpretare l'art. 48 della legge bancaria nel senso che, nel caso in esame, il nulla osta per la fusione debba essere rilasciato dalla Banca d'Italia per la Banca Popolare di Novara e dall'Assessore regionale alle finanze per la Banca Popolare di Catania. Ma non é nemmeno sostenibile che, ferma restando la competenza della Banca d'Italia a valutare dal punto di vista dell'interesse generale la fusione, ed a rilasciare un unico nulla osta per ambedue le banche che devono fondersi, per la Banca Popolare di Catania sia richiesto, oltre quello dell'Autorità statale competente, un altro nulla osta dell'Autorità regionale.
In tal caso si verrebbe a sottoporre l'azienda di credito ad un controllo aggiuntivo, in contrasto con la normativa posta dalla legge bancaria e dallo Statuto della Sicilia. Il sistema che risulta dalle norme statutarie prevede infatti che gli organi della Regione esercitino determinati poteri, espressamente menzionati, in luogo degli organi dello Stato cui le leggi li attribuiscono, in ordine ad atti ed attività degli istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale. L'art. 2 lettera b delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio, emanate col d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 prevede espressamente la competenza regionale per l'autorizzazione alla fusione; ma, per quanto si è detto sopra, la lettura della norma non può che essere rigorosa, nel senso cioè che essa riguarda una fusione di istituti di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale, e non anche una fusione che coinvolga banche operanti al di fuori di detto territorio.
4. - La Regione siciliana lamenta ancora che solo tardivamente la Banca d'Italia, con proprio messaggio del 23 giugno 1988, posteriore all'atto col quale era stato rilasciato il nulla osta alla fusione, si sia rivolta all'Assessorato Bilancio e Finanze delle Regione siciliana, pregandolo <di voler esprimere - ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 1133 del 1952 - il proprio orientamento in ordine alla ripetuta operazione [la fusione] ai fini della sottoposizione della stessa alle Assemblee straordinarie delle banche interessate>. Ora, a parte l'imprecisione con cui la richiesta e formulata, non si può dar torto alla ricorrente quando essa afferma che l'acquisizione dell'<orientamento> della Regione, quale atto infraprocedimentale, dovrebbe precedere l'emanazione dell'atto finale del procedimento autorizzativo consistente appunto nel rilascio del nulla osta.
Da un punto di vista logico sistematico, ferma restando - come si é detto-la competenza dell'Autorità statale ad autorizzare col rilascio del nulla-osta l'atto di fusione di una banca operante esclusivamente nel territorio regionale della Sicilia con una banca operante fuori della Regione, l'opportunità di sentire la Regione per quanto attiene agli interessi regionali in gioco, appare del tutto ragionevole; e del resto la stessa Avvocatura dello Stato l'ha ammessa, con riferimento anche a precedenti analoghi, escludendone pero una precisa formalizzazione.
Tuttavia, nelle ricordate norme di attuazione dello Statuto siciliano, in materia di credito e di risparmio, non esiste alcuna disposizione che preveda una consultazione della Regione nell’ipotesi di cui si discute. E da rilevare che per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale, approvate con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, prevedono all'art. 3 lettera alla competenza regionale per i provvedimenti di autorizzazione alla fusione delle aziende di credito suddette. Trattasi, seppure non per tutte le aziende di credito ma solo per alcune categorie di esse, di una competenza sostanzialmente identica a quella attribuita alla Regione siciliana. Sennonché, il terzultimo comma dell'art. 3 delle citate norme di attuazione stabilisce che l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito, una delle quali non abbia carattere regionale, é di competenza degli organi dello Stato, sentita la Giunta regionale.
In mancanza di disposizione analoga nelle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, la competenza in merito dell'Autorità statale non subisce limitazioni, ed esplica tutta la sua efficacia la norma <di chiusura> in favore dello Stato contenuta nell'art. 10 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133.
Pertanto, pur potendosi ritenere utile ed opportuna una consultazione della Regione siciliana prima del rilascio del nulla osta alla fusione della Banca Popolare di Catania con la Banca Popolare di Novara, l'avere omesso tale consultazione non costituisce lesione della sfera di attribuzioni della Regione stessa ne incide sull’incontrovertibile competenza statale in merito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato rilasciare il nulla osta di cui all'art. 48 della legge bancaria per la fusione mediante incorporazione della Banca Popolare di Catania nella Banca Popolare di Novara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO- Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 12/04/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE