Sentenza n. 182 del 1989

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SENTENZA N.182

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1988 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Vadala Antonino e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Vadala Antonino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

uditi l'avv. Vita Maria Spallitta per Vadala Antonino e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - E sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, non prevedono il computo dell'intera indennità integrativa speciale, anche a vantaggio dei lavoratori collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Ad avviso del giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che ne consegue, in danno dei suddetti lavoratori rispetto a quelli che, collocati a riposo prima o dopo l'entrata in vigore della legge impugnata, ricevono l'indennità di contingenza ai fini suddetti;

b) gli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, determinandosi, a cagione dell'omesso computo dell'intero importo della indennità, un insufficiente trattamento di fine rapporto per difetto di proporzionalità del medesimo alla qualità e quantità del lavoro prestato.

2. -E' preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato nel rilievo che, anziché essere censurata la legge n. 297 del 1982, doveva essere impugnata la legge 7 luglio 1980, n. 299 (conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), perché essa ha causato il trattamento insufficiente e peggiorativo di cui il ricorrente si duole.

L'eccezione é infondata.

Diversamente da quanto osservato dall'Avvocatura generale dello Stato, la censura si dirige esattamente contro la legge 297 del 1982 in quanto essa ha ripristinato, solo a favore dei lavoratori che cessano dal lavoro in data posteriore alla sua entrata in vigore, il computo dell'intera indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio che invece, per le ben note esigenze di politica economica, aveva subito una riduzione precedentemente.

3. - Nel merito la questione é infondata.

Le norme censurate fanno parte del più ampio contesto legislativo (la legge 29 maggio 1982, n. 297) con il quale, a partire dal 1° giugno 1982, data della sua entrata in vigore, l'indennità di fine rapporto, da premio per il lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro, ha assunto la nuova configurazione di risparmio soggetto a rivalutazione e liquidato con nuovi criteri e modalità, mentre, per coloro il cui rapporto e cessato precedentemente, l'indennità ha continuato ad essere regolata dalle leggi del tempo.

Siffatta disciplina non é contraria ai precetti costituzionali.

Invero, certamente spetta al legislatore la riforma della disciplina legislativa di determinati istituti come quello in esame e non é affatto arbitraria o irrazionale la fissazione di un periodo di decorrenza della nuova disciplina, anche se essa sia più favorevole della precedente, prevedendo il reinserimento, nel trattamento di fine rapporto, di quelle somme che sono state <congelate> per un certo periodo per esigenze di politica economica e sociale.

Questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 142 del 1980) che il legislatore può ristrutturare l'indennità di fine rapporto senza che risultino violati i precetti costituzionali, compreso quello dell'art. 36 della Costituzione se, come nella specie, le innovazioni apportate hanno tenuto conto della qualità e quantità del lavoro prestato dagli interessati agli effetti degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Il divario che si può produrre tra le categorie dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro in varie epoche non reca offesa, al criterio della proporzionalità della quantità e qualità di lavoro e dell’idoneità del trattamento a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore, assunte come componenti del calcolo del quantum dell’indennità garantite dai suddetti precetti costituzionali. E sufficiente che non sussista un'irragionevolezza nel rapporto tra quantità o qualità di lavoro e retribuzione complessiva.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE